I nostri nonni, i nostri genitori i nostri zii in tempi di gioventù sono stati costretti ad emigrare in cerca di fortuna altrove. Oggi, la situazione non è che tanto sembra essere migliorata. Molti giovani decidono di lasciare l’Italia per un lavoro più onesto e dignitoso fuori dalle mura patriottiche.

Molti degli emigrati del passato, dopo anni di lavoro svolti nel Paese estero, hanno poi deciso poi far rientro in Italia continuando qui la propria vita, anche quella lavorativa. Questi, oggi in pensione, si ritrovano con un doppio assegno pensionistico mensile.

Uno pagato dall’ente estero (per gli anni di lavoro svolti fuori) e l’altro pagato dall’INPS (per gli anni di lavoro fatti in Italia).

In passato le mete di destinazione più gettonate che garantivano un posto di lavoro per chi emigrava erano il Canada, la Svizzera, il Belgio ed anche la Germania.

Vediamo, dunque, quando queste pensioni estere devono essere riportate nella dichiarazione redditi che il pensionato residente in Italia presenta al fisco.

Pensione estera, la tassazione dell’assegno canadese

Con alcuni Paesi esteri sono in vigore convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito. Sono convenzioni che mirano ad evitare che la pensione sia tassata sia nel paese estero che in Italia. Al riguardo occorre sempre fare distinzione a seconda che trattasi di pensione estera pagata da un ente pubblico o pagate da un ente privato.

Per capire se bisogna dichiarare in Italia la pensione Canadese, Svizzera, ecc, ci sono di aiuto le istruzioni ministeriali della dichiarazione redditi. Queste le indicazioni ufficiali, per la pensione estera canadese:

  • sia le pensioni pubbliche, sia quelle private sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l’ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi:
    • 12.000 dollari canadesi o l’equivalente in euro
    • se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada ed in Italia spetta il credito per l’imposta pagata in Canada in via definitiva.
    • nel caso siano state percepite pensioni “di sicurezza sociale”, ad esempio la pensione OAS (Old Age Security), esse sono tassabili esclusivamente in Canada.

La pensione di Germania, Belgio e Svizzera

Altre mete ambite, come detto, oltre il Canada, erano Belgio, Svizzera e Germania.

  • se trattasi di pensioni provenienti dal Belgio e/o Germania
    • le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera
    • laddove, invece, il pensionato ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo nel paese estero
    • le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.
  • per la pensione svizzera:
    • se trattasi di pensioni pubbliche queste sono tassate solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità Svizzera
    • la pensione pubblica, invece, è tassata solo in Italia se il pensionato ha la nazionalità italiana
    • le pensioni private sono tassate solo in Italia
    • le rendite pagate da parte dell’Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) sono tassate solo in Svizzera.

Ai fini della dichiarazione redditi, dunque, basta attenersi alle citate istruzioni.