Patent Box – L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 11/E del 2016, fornisce importanti chiarimenti alle problematiche connesse alla procedura di ruling prevista per l’applicazione della disciplina patent box, che diventa obbligatoria in caso di utilizzo diretto dei beni immateriali e facoltativa in presenza di utilizzazione indiretta. Con la circolare dell’Agenzia sono stati chiariti gli effetti dell’abbandono della procedura da parte del contribuente, della successiva presentazione di una nuova istanza e le modalità con le quali è possibile fruire dell’agevolazione per gli anni anteriori a quello in cui è concluso l’accordo.

Patent Box: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul ruling

L’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che:

  • in caso di abbandono del ruling obbligatorio a causa della mancata presentazione o integrazione della documentazione entro il termine prescritto, resta la possibilità di trasmette una nuova istanza di rulling, e decorre un nuovo quinquennio dall’anno della sua presentazione. Tale chiarimento risulta coerente con la ricordata affermazione della circolare, che ha indotto i contribuenti ad avviare la procedura entro la fine del 2015 pur in assenza di più approfonditi chiarimenti ufficiali e di un’adeguata valutazione dei costi della stessa procedura;
  • in caso di utilizzazione indiretta del bene, è stato precisato che qualora sia stata effettuata l’opzione ma non presentata l’istanza di ruling facoltativo, l’opzione resta efficace, il quinquennio inizia a decorrere e il contribuente determina autonomamente il reddito agevolato. Se in un anno successivo viene presentata l’istanza di ruling, per fruire dei benefici occorre attendere la conclusione dell’accordo. In caso di mancata presentazione nei termini della documentazione, l’istanza si considera decaduta ma l’opzione resta efficace e il reddito continua ad essere determinato autonomamente. Anche in tale ipotesi è possibile presentare una nuova istanza di ruling, nel qual caso per beneficiare dell’agevolazione si dovrà attendere la sottoscrizione dell’accordo.

Nella circolare n.

11/E l’Agenzia, ha chiarito che l’opzione non va esercitata con riferimento a tutti i beni immateriali detenuti, si ritiene, che la rinuncia possa riguardare anche solo uno di essi. [tweet_box design=”box_09″ float=”none”]Patent Box: chiarimenti sulle problematiche del ruling[/tweet_box]

Patent Box: nuova opzione

L’Agenzia delle Entrate, sempre nella circolare 11/E, ha chiarito che se l’impresa intende agevolare un diverso bene immateriale deve esercitare una nuova opzione, gli effetti quinquennali decorreranno a partire dal suo esercizio. Se il nuovo bene presenta vincoli di complementarietà con quello precedentemente agevolato e il contribuente intende considerarli come un solo bene immateriale, la durata della nuova opzione deve avere durata coincidente con quella residua della opzione precedente.

Patent Box: possibilità di avvalersi del benefico nella prima dichiarazione dopo la conclusione dell’accordo

La circolare dell’Agenzia affronta anche la questione che riguarda la possibilità di avvalersi del beneficio nella prima dichiarazione dei redditi presentata dopo la conclusione dell’accordo e le modalità di fruizione dell’agevolazione relativa ai periodi d’imposta precedenti a quello di sottoscrizione dell’accordo stesso. La normativa stabilisce che per entrambe le parti che sottoscrivono  l’accordo acquista efficacia vincolante e rimane in vigore per il periodo di imposta in cui è presentata l’istanza e per i quattro periodi di imposta successivi. La norma precisa, che, “al fine di consentire l’accesso al beneficio fin dal periodo di imposta in cui è presentata l’istanza di ruling”, la quota di reddito agevolabile relativa ai periodi di imposta “compresi tra la data di presentazione della medesima istanza e la data di sottoscrizione dell’accordo” può essere indicata “nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di sottoscrizione del ruling”. Inoltre, è riconosciuta ai contribuenti la facoltà di presentare la dichiarazione integrativa a favore o l’istanza di rimborso ai sensi dell’art.

38, D.P.R. n. 602 del 1973 nei casi in cui il cumulo delle deduzioni nella dichiarazione relativa al periodo di sottoscrizione del ruling risultasse meno conveniente per il contribuente. La circolare dell’Agenzia delle Entrate, non ha affrontato la problematica relativa alla possibilità di impugnare il verbale dal quale risulta il mancato raggiungimento dell’accordo e gli altri atti emanati nel corso della procedura che negano il diritto a fruire dell’agevolazione. Leggi anche: Patent box: invio telematico