Sono un agente di commercio che fino allo scorso anno operava in regime forfettario; da quest’anno sono passato al regime semplificato.

 

A tal proposito, chiedo di conoscere il corretto trattamento fiscale delle fatture emesse in regime forfettario ma incassate una volta passato al semplificato?

Il regime forfettario

Il regime forfettario è il regime naturale attraverso il quale possono operare professionisti e imprese.

 

I contribuenti in regime forfettario, Legge 190/2014, determinano il reddito da tassare:

 

  • applicando al monte ricavi/compensi conseguito,
  • uno specifico indice di redditività (abbattimento forfettario).

 

L’ indice varia a seconda del codice ATECO dell’attività svolta.

Dal reddito così determinato possono essere dedotti i contributi previdenziali versati in obbligo di legge. A tal proposito, sono deducibili altresì i contributi previdenziali versati per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico. Inoltre, la deduzione è ammessa anche per i contributi versati per conto dei collaboratori non fiscalmente a carico. A condizione che il titolare non abbia esercitato nei loro confronti il diritto di rivalsa.

 

Il reddito è tassato applicando una percentuale del 15% o del 5% se si rispettano i requisiti di “Start-up”.

Il passaggio al regime semplificato

Il passaggio dal forfettario al semplificato, art.66 del DPR 917/86 (TUIR), è stato affrontato dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione n° 64/e 2018.

 

In tale documento di prassi, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:

 

  • sia il regime contabile semplificato sia
  • il regime forfettario,

 

rappresentano entrambi dei regimi naturali.

Difatti il passaggio dal forfettario al semplificato o viceversa può avvenire senza dover  scontare alcun vincolo triennale di permanenza. Si ha dunque una deroga a quanto stabilito dal DPR 442/1997 dal combinato disposto dall’art.1 e dall’art.4.

 

Si passa dunque da un regime di cassa pure a uno misto cassa-competenza.

Il corretto trattamento delle vecchie fatture nel passaggio al semplificato

Venendo al quesito su esposto, il dubbio è se la fattura emessa in regime forfettario, senza applicazione dell’Iva va integrata con l’imposta se è incassata dopo essere transitati al semplificato.

 

Ebbene, a tal proposito, ci viene in aiuto la circolare, Agenzia delle entrate, 10/e 2016.

 

In tale documento di prassi, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:

 

  • nell’ipotesi in cui un soggetto che applica il regime forfetario emette una fattura senza esercitare la rivalsa, ed
  • il corrispettivo è incassato nell’anno successivo, nel quale il contribuente applica il regime
    ordinario,

 

la fattura non andrà integrata con l’IVA.

 

Questo perchè, come previsto dall’art. 6 del DPR 633/1972, decreto Iva:

 

  • l’operazione si intende comunque effettuata al momento dell’emissione della fattura,
  • anche se diverso da quello in cui un operazione si considera effettuata ai sensi dei commi 1 e 3
    dello stesso articolo.

 

Per meglio capirci, le fatture emesse da un forfetario nel 2019 e incassate nel 2020 in regime semplificato, non devono essere integrate con l’IVA.

 

Le stesse indicazioni erano state fornite per il regime fiscale di vantaggio, ex minimi. Il documento di riferimento era la circolare n°17/e 2012.