Sulla cessazione di una partita Iva inattiva il decreto semplificazioni detta una nuova disciplina, per cui la chiusura d’ufficio avviene ad opera delle Entrate, sulla base di elementi già in suo possesso.

 

Il decreto semplificazioni fiscali del Governo Monti, il DL 16/12 convertito in Legge n. 44/2012 ha introdotto delle novità importanti in materia di chiusura della partita Iva.

 

La mini sanatoria precedente

 Se fino al 2 aprile scorso si è potuto usufruire di una mini – sanatoria, per cui i titolari di partite IVA inattive che non hanno mai comunicato la cessazione della loro attività, hanno potuto correre ai ripari, pagando una sanzione minima di 129 euro, le novità in tema di partite Iva inattive non si arrestano qua.

 

Decreto semplificazioni: chiusura partita Iva inattiva

 Proprio sulla chiusura delle partite Iva inattive è intervenuto il decreto semplificazioni fiscali, il DL 16/12 convertito in Legge n. 44/12 che prevede una modifica dell’articolo 35, comma 15 quinquies  del DPR n.633/72, per cui è l’Agenzia delle entrate che, sulla base dei dati e degli elementi in possesso dell’Anagrafe tributaria,  individua i soggetti titolari di partita Iva che, pur obbligati, non hanno presentato la dichiarazione di cessazione di attività, comunicando agli stessi che provvederà alla cessazione d’ufficio della partita Iva.

 

 Il comportamento del titolare partita Iva

 Se il contribuente rileva eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, può fornire i chiarimenti necessari all’Agenzia delle entrate entro 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. La somma dovuta a titolo di sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione di attività  è iscritta direttamente nei ruoli a titolo definitivo. L’iscrizione a ruolo non è eseguita invece  se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione e in tal caso l’ammontare della sanzione dovuta è ridotto ad un terzo del minimo.

 

 Verifica validità partita Iva

Le novità in tema di partite Iva non si arrestano certo qua e si prevede inoltre l’inserimento, sempre nel DPR 633/72 grazie al decreto semplificazioni fiscali, dell’articolo 35—quater, in materia di “Pubblicità in materia di partita IVA”.

In base a questa norma, al fine di contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto, l’Agenzia delle entrate rende disponibile a chiunque, con servizio di libero accesso, la possibilità di verificare puntualmente, mediante i dati disponibili in Anagrafe tributaria, la validità del numero di partita Iva attribuito. Questo servizio fornisce le informazioni relative allo stato di attività della partita IVA inserita e alla denominazione del soggetto o, in assenza di questa, al cognome e nome della persona fisica titolare.