La prestazione di servizi professionali svolta dal de cuius e per la quale si è generato un credito, rientra nel campo di applicazione dell’IVA, anche se il prestatore (de cuius) ha chiuso anticipatamente la partita IVA. Tale ultima circostanza comporta l’impossibilità (da parte degli eredi) di porre in essere gli adempimenti relativi all’obbligo di fatturazione quando avviene il pagamento del corrispettivo da parte della curatela (momento questo in cui si verifica anche l’esigibilità dell’imposta). Pertanto, non potendo gli eredi riaprire la partita IVA del de cuius, si ritiene che l’obbligo di fatturazione relativo alla predetta operazione da assoggettare ad iva dovrà essere assolto dal committente (nel caso di specie il curatore fallimentare).

E’ la soluzione al quesito posto all’Agenzia delle Entrate con istanza di interpello inerente il caso di un contribuente erede di un architetto. L’istante faceva presente che il de cuius quando ancora in vita si era insinuato in una procedura fallimentare per un credito professionale per il quale era stato emesso un progetto di notula. Successivamente l’architetto ha chiuso partita IVA quando ancora era aperto il fallimento. Dopo di ciò, il triste evento del decesso e lo scorso anno è stato disposto un piano di riparto del fallimento che ha previsto il pagamento parziale del predetto credito professionale. Per poter liquidare tale credito il curatore fallimentare ha richiesto agli eredi la riapertura della partita IVA del de cuius originariamente chiusa oppure in alternativa l’apertura di una nuova partita IVA, fondando le proprie argomentazioni sulla giurisprudenza (Corte di Cassazione, Sezioni Unite n. 8059 del 21 aprile 2016) e sulla prassi (Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E dell’11 marzo 2019). Vengono, dunque, chiesti all’Agenzia delle Entrate chiarimenti in merito.

Si tratta di redditi di lavoro autonomo per gli eredi

L’Amministrazione finanziaria, ricordando che ai sensi del comma 3 art.

6 del DPR n. 633 del 1972 (decreto IVA) “le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo“, richiama quanto stabilito nei due menzionati documenti. Nel dettaglio, nella sentenza si legge che la disposizione di cui al citato comma 3 art. 6 del decreto IVA, “va intesa nel senso che, con il conseguimento del compenso, coincide, non l’evento generatore del tributo, bensì, per esigenze di semplificazione funzionali alla riscossione, solo la sua condizione di esigibilità ed estremo limite temporale per l’adempimento dell’obbligo di fatturazione(…)il compenso di prestazione professionale è imponibile ai fini IVA, anche se percepito successivamente alla cessazione dell’attività, nel cui ambito la prestazione è stata effettuata, ed alla relativa formalizzazione“.

Nella risoluzione del 2019 fu precisato poi che “in presenza di fatture da incassare o prestazioni da fatturare, gli eredi non possono chiudere la partita IVA del professionista defunto sino a quando non viene incassata l’ultima parcella (…). Resta, peraltro, salva la possibilità anticipare la fatturazione delle prestazioni rese dal de cuius e di chiudere la partita IVA, salvo, in tale evenienza, computare nell’ultima dichiarazione annuale IVA “anche le operazioni indicate nel quinto comma dell’articolo 6, per le quali non si è verificata l’esigibilità dell’imposta (così l’articolo 35 comma 4 del decreto IVA), ossia anticipare l’esigibilità rispetto al momento dell’effettivo incasso”.

Sulla base delle predette considerazioni, dunque, l’Agenzia delle Entrate giunge alla conclusione di cui in premessa, ossia che non potendo gli eredi riaprire la partita IVA del defunto, è conseguenza logica che l’obbligo di fatturazione relativo all’operazione da assoggettare ad IVA dovrà essere assolto dal curatore fallimentare. Le Entrate precisano altresì che i compensi per le prestazioni effettuate dal de cuius e percepiti dagli eredi rappresentano per questi redditi di lavoro autonomo (articolo 7, comma 3 del TUIR) e saranno tassati secondo il principio di cassa con tassazione separata, salvo la facoltà per la tassazione ordinaria di cui all’articolo 16, comma 3 del TUIR.

Su tali compensi il sostituto d’imposta dovrà effettuare la ritenuta d’acconto.