Non può fruire del regime forfetario per tassare i redditi prodotti in Italia, il cittadino italiano che risiede e lavora in un paese Extra Ue dal 2016, iscritto all’Aire dal 2017, e che a fronte della riduzione delle ore lavorative prospettata dal datore di lavoro Extra Ue decide di svolgere la propria attività in Italia per un numero limitato di giorni al mese. Ciò, in quanto, trova comunque, applicazione la causa ostativa di cui al punto b) del comma 57 della Legge n. 190 del 2014, istitutiva del regime di favore in commento.

L’ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 106/E del 2020 in cui è stato affrontato il caso di un soggetto che lavora dal 1° giugno del 2016 come dipendente presso un ospedale situato in un paese non appartenente all’UE (Svizzera), in qualità di medico chirurgo specializzato. L’inquadramento contrattuale previsto esclude l’esercizio di attività professionale autonoma. Tuttavia, a partire da quest’anno, l’ospedale citato ridurrà il numero di ore lavorate dal dottore del 20%, con conseguente rilascio di autorizzazione all’esercizio di un’attività di lavoro autonomo (anche presso il medesimo ospedale, mediante un regime simile a quello c.d. “intra moenia”, che comporterà la corresponsione di emolumenti ulteriori nella retribuzione ordinaria). A fronte di tale sopravvenuta situazione, il contribuente rappresenta l’intenzione di voler svolgere l’attività di lavoro autonomo in Italia, per un massimo di 10 giorni al mese, presso strutture private di terzi, quali studi medici o case di cura e vorrebbe farlo aprendo partita IVA in regime forfettario. Chiede, quindi, all’Agenzia delle Entrate se ciò sia possibile, oppure venga a configurarsi la menzionata causa di esclusione dal regime.

Le attuali cause di esclusione

L’Amministrazione finanziaria ripercorre in primis il quadro normativo del regime forfettario ricordando che questi è stato introdotto nel nostro ordinamento con la Legge di bilancio 2015 (Legge n. 190 del 2014) la quale ai commi 54 e 57 fissava rispettivamente requisiti e cause ostative al regime.

I citati commi sono stati successivamente oggetto di modifiche tra cui da ultimo quelle ad opera delle manovre di bilancio 2019 e 2020. Con particolare riferimento alle cause di esclusione di cui al comma 57, ad oggi, la disposizione prevede che non possono essere forfettari:

  1. le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  2. i non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
  3. i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  4. l’esercente attività d’impresa, arti o professioni che partecipa contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente.
  5. le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  6. coloro che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).

L’Agenzia dice no al regime

La risposta da dare al contribuente istante, secondo, l’Agenzia delle Entrate è da ricercare nella ratio riferita alla causa di esclusione di cui al punto 2) la quale si rinviene nel fatto che un soggetto non residente in Italia può essere considerato nella medesima situazione di un soggetto residente, con conseguente parità di trattamento fiscale ai fini del regime forfettario, solo se risiede in un Paese dell’Unione Europea ovvero in un Paese dello Spazio Economico Europeo (c.d. “SEE”, cioè Islanda, Norvegia e Liechtenstein), collaborativo ai fini dello scambio delle informazioni e produce in Italia, in qualità di Stato fonte, la maggior parte del suo reddito complessivamente prodotto. Nel caso in esame, invece, il dottore è residente in un Paese che non fa parte dell’UE né dello SEE e non produce la maggior parte del suo reddito in Italia, pertanto è da ritenersi che finché permangono le condizioni rappresentate (residenza extra UE e produzione di reddito in Italia inferiore al 75% del reddito complessivamente prodotto), questi non possa agire nel forfait qui nel nostro Paese.