Posso portare in detrazione la parcella dell’avvocato? In vista della scadenza della dichiarazione 730, alcuni utenti, che per motivi diversi hanno dovuto sostenere spese legali importanti nell’anno passato, ci hanno rivolto questo quesito fiscale. Del resto oggi sempre più persone si trovano, a volte loro malgrado, a sostenere un processo e a pagare l’avvocato. E’ possibile recuperare in fase di dichiarazione dei redditi una parte della parcella del professionista? La cosa che stupisce è che in alcuni casi sono gli stessi professionisti a dare informazioni fuorvianti.

La parcella dell’avvocato non si scarica: le regole per i privati

Tra i contribuenti è a quanto pare diffusa l’idea che, così come quando si acquista casa si può scaricare la spesa del notaio, allo stesso modo è possibile inserire tra le voci del 730 anche la fattura dell’avvocato. Si tratta però, come precisato, di un errore: la parcella dell’avvocato non si può scaricare. Questa regola generale vale per tutti i cittadini privati che si rivolgono ad un avvocato.

Quando è possibile portare in detrazione la parcella dell’avvocato

Diverso il discorso per le imprese.
Attenzione però all’anno di imposta: con sentenza n. 16969 del 2016 infatti la Corte di Cassazione ha chiarito che il corrispettivo della prestazione per l’assistenza legale e la relativa spesa si considerano, rispettivamente, conseguito e sostenuta quando la prestazione giunge a termine per effetto dell’esaurimento del giudizio o della cessazione del mandato professionale. In altre parole le aziende non possono portare in detrazione spese legali per cause ancora in corso.
Nel caso di specie la Cassazione ha accolto il ricorso dell’erario che aveva evidenziato violazione dell’articolo 75 (ora 109) del Tuir affermando il principio generale per cui il componente negativo di reddito, se non risultante maturato, non può essere dedotto.
La sentenza ha rilevanza non solo sul quando ma anche sul quanto: gli onorari di avvocato dovranno essere liquidati in base alla tariffa che vige al momento in cui la prestazione giunge a termine per effetto di esaurimento o di cessazione dell’incarico professionale