E’ possibile utilizzare i crediti edilizi per pagare le rate della rottamazione-quater? Partiamo col dire che i crediti edilizi possono essere utilizzati per pagare imposte e contributi previdenziali dovuti allo Stato. Da qui, è lecito chiedersi se sia ammessa la possibilità di utilizzare i crediti superbonus, bonus ristrutturazione, ecobonus, ecc. per pagare la rottamazione-quater.

Per dare una risposta alla domanda che ci siamo appena posti, bisogna partire da quello che dice la norma sulla rottamazione-quater. Vedi commi 231-252 della Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023.

Allo stesso modo tornano utili le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate-riscossione in merito alla precedenti finestre di sanatoria delle cartelle. In particolare, in riferimento alla rottamazione-ter.

Individuati gli elementi in base ai quali è possibile arrivare a una risposta ben precisa circa la domanda che ci siamo posti, vediamo di arrivare a una conclusione.

La rottamazione-quater. Le rate e le scadenze da rispettare

Innanzitutto individuiamo cosa è tenuto a pagare il contribuente che decide di presentare domanda di adesione alla rottamazione-quater entro il prossimo 30 aprile 2023.

In particolare, è possibile chiudere i debiti riportati nelle cartelle esattoriali pagando: il capitale, ossia l’imposta, i contributi previdenziali, la tassa o il tributo contestato e oggetto di cartella, (avviso di accertamento esecutivo o avviso di addebito INPS); le spese di rimborso per le procedure esecutive; le spese di notifica della cartella di pagamento; gli interessi di dilazione al 2% in caso di richiesta di rateazione delle somme dovute in seguito alla sanatoria.

Il contribuente non dovrà versare: le sanzioni collegate alla maggiore imposta dovuta nell’atto; gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo; le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D.Lgs. 46/99); l’aggio della riscossione.

Il totale dovuto può essere pagato o con un’unica rata o in 18 rate. In particolare, le prime due rate hanno scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e saranno ciascuna pari al 10% del totale dovuto.

Le restanti 16 rate, di pari importo, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Pagare la rottamazione-quater con la cessione del credito. E’ possibile?

In premessa ci siamo chiesti se sia possibile pagare le rate della rottamazione-quater con la cessione del credito. La domanda è lecita in quanto con i crediti edilizi, tramite F24 è possibile pagare in compensazione imposte e contributi previdenziali: imposte sui redditi, Iva, Irap, contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa, contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori dei lavori, premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, tasse sulle concessioni governative, tasse scolastiche, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell’Iva, eccetera.

Infatti, alle imprese converrebbe acquistare i crediti.

Detto ciò, vediamo cosa dice la norma sulla rottamazione-quater in merito alle modalità di pagamento delle somme dovute.

Il comma 242 della Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, prevede che il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato: mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall’agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 241; mediante moduli di pagamento precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 241; presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

Ai fini della rottamazione-quater, sembrerebbe non ammessa la compensazione in F24 con i crediti relativi alle imposte di varia natura: Irpef, Iva, Irap, ecc.

La compensazione dei crediti d’imposta con le cartelle, al di là della sanatoria,  avviene normalmente tramite il modello “F24 accise – pdf” (codice tributo RUOL) che può essere presentato attraverso i canali telematici messi a disposizione da Agenzia delle Entrate (servizio “F24 web” o “F24 online”), o avvalendosi di un intermediario abilitato.

Tale modalità di pagamento è ammessa anche rispetto alle rate della rottamazione-quater?

Una precisa indicazione operativa la possiamo ricavare dalle istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione rispetto alla precedente rottamazione delle cartelle, la rottamazione-ter.

Ebbene, l’ADER aveva chiarito che:

E’ possibile effettuare il pagamento utilizzando i crediti vantati nei confronti della Pubblica amministrazione e quindi utilizzare l’istituto della Compensazione.
Sono le norme stesse dell’art. 3 DL 119/2018 e dell’art. 1 L 145/2018 a prevedere la possibilità di pagare secondo “disciplina speciale” della compensazione (art. 12, comma 7-bis, del D.L. n. 145/2013 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9/2014 e relativi decreti attuativi).
Per saperne di più vai alla sezione del sito dedicata alle Compensazioni con crediti verso la PA.

Dunque è ammessa la compensazione delle rate della sanatoria con i crediti PA, ossia con quei crediti che i professionisti e le imprese vantano nei confronti della Pubblica Amministrazione per servizi prestati e beni alla stessa venduti.

Da qui, nessun riferimento è stato fatto rispetto alla compensazione dei crediti d’imposta con le rate della rottamazione tramite il codice tributo RUOL.

Di conseguenza, noi di Investire Oggi riteniamo che non sia possibile pagare le rate della rottamazione-quater con la cessione del credito. Tuttavia, considerato il blocco alle cessione dei crediti edilizi, non è escluso che l’Agenzia delle Entrate apra a tale possibilità. Visto che è vero che la norma non ammette espressamente tale possibilità ma neanche la esclude categoricamente.

Vedremo quali saranno le indicazioni che saranno fornite dal Fisco anche in occasione dei prossimi incontri con la stampa specializzata.