Opzione donna e lavoratrici delle imprese in crisi; la Legge n°197/2022, Legge di bilancio 2023, ha previsto che le lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale, possono andare in pensione anticipata con opzione donna. Fermo restando che alla data del 31 dicembre 2022, deve essere rispettata un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni. Inoltre è richiesta un’età anagrafica di almeno 60 anni.

Quando deve risultare attivo il tavolo di confronto che permette alle lavoratrici di sfruttare opzione donna?

Ebbene, a tale domanda ha risposto l’INPS con la circolare n°25.

Opzione donna 2023. Cos’è cambiato con la legge di bilancio?

Le lavoratrici autonomi o dipendenti,  se vogliono andare in pensione con opzione donna, devono possedere un’anzianità contributiva pari almeno a 35 anni. E’ richiesta inoltre un’eta anagrafica di almeno 60. In particolare, il diritto alla pensione anticipata si applica nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2022 hanno maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età anagrafica di almeno sessanta anni. Il requisito anagrafico può essere ridotto di un anno; per ogni figlio nel limite massimo di due anni (dunque può scendere fino a 58 anni).

Inoltre, le lavoratrici che intendono andare in pensione anticipata con opzione donna devono trovarsi alternativamente  in una delle seguenti condizioni:

  • assistere da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (c.d. caregiver);
  • avere una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74% (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell’invalidità civile);
  • essere lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n96.

Proprio su tale ultimo requisito, l’INPS, con la circolare n°25, ha meglio chiarito quali sono nello specifico le condizioni da rispettare.

Opzione donna per le lavoratrici delle imprese in crisi. I chiarimenti dell’INPS

La Legge di bilancio 2023, ha previsto che le lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale, possono andare in pensione anticipata con opzione donna

A tal proposito nella circolare n°25, l’INPS ha chiarito che:

La norma in esame si applica alle lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali risulti attivo alla data del 1° gennaio 2023, ovvero risulti attivato in data successiva, un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa di cui all’articolo 1, comma 852, della legge n. 296/2006.

In merito, l’INPS ha specificato che:

  • per le lavoratrici dipendenti è necessario che il tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale risulti attivo al momento della presentazione della domanda di pensione;
  • per le lavoratrici licenziate occorre che il licenziamento sia stato intimato nel periodo compreso tra la data di apertura e di chiusura del tavolo e che le stesse non abbiano ripreso attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato successivamente al licenziamento.

In relazione alle singole istanze pervenute, l’Istituto provvederà a richiedere alla struttura per la crisi d’impresa, istituita presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, i dati relativi alle imprese di riferimento. Con particolare riguardo alle date di apertura e chiusura dei relativi tavoli di confronto. Questo ai fini dell’accertamento della sussistenza della condizione per l’erogazione del trattamento pensionistico.