Per chi non ha versato l’acconto IMU entro il 16 giugno 2020 si apre la strada del ravvedimento operoso che permette al contribuente di regolarizzare spontaneamente la propria posizione verso il fisco “locale”.

Ricorrere al ravvedimento significa versare l’imposta omessa oltre che interessi e sanzione ridotta ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997. Quest’ultimo indica le riduzioni sanzionatorie applicabili alla sanzione piena stabilita dall’art. 13 del D. Lgs. n. 471 del 1997, la quale è fissata nella misura: dell’1% per ciascun giorno di ritardo se la regolarizzazione avviene entro 14 giorni; del 15% se il versamento è effettuata tra il 15° e il 90° giorno successivo; del 30% dopo i 90 giorni di ritardo.

Ravvedimento ad ampio raggio anche per l’IMU

Come già ricordato in qualche nostro precedente articolo, a seguito delle modifiche introdotte dal collegato fiscale alla manovra di bilancio 2020 (decreto-legge n. 124 del 2019), il legislatore ha ampliato il perimetro applicativo del ravvedimento per i tributi locali. Dunque, ad oggi, in caso di omesso/insufficiente versamento dell’IMU, si applicano le seguenti forme di ravvedimento:

  • sanzione dello 0,1% per ciascun giorno di ritardo (1/10 dell’1%), se la regolarizzazione avviene entro i primi 14 giorni dal termine ordinario di scadenza previsto (c.d. ravvedimento sprint);
  • sanzione dell’1,5% (1/10 del 15%), se la regolarizzazione avviene oltre il 14° giorno ma entro il 30° giorno dal termine ordinario di scadenza previsto (ravvedimento breve);
  • sanzione dell’ 1,67 % (1/9 del 15%), se la regolarizzazione avviene oltre il 30° giorno ma entro il 90° dal termine ordinario di scadenza previsto (ravvedimento intermedio);
  • sanzione del 3,75% (1/8 del 30%), se la regolarizzazione avviene oltre il 90° giorno ma entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU riferita all’anno d’imposta 2020 (ravvedimento lungo);
  • sanzione del 4,29% (1/7 del 30%), se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione IMU riferita all’anno d’imposta 2021 (ravvedimento lunghissimo);
  • sanzione del 5% (1/6 del 30%), se la regolarizzazione avviene oltre il termine di presentazione della dichiarazione IMU riferita all’anno d’imposta 2021;
  • sanzione del 6% (1/5 del 30%), se la regolarizzazione avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’art. 24 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Prima delle modifiche, ai tributi locali si applicavano le sole forme di ravvedimento fino a quello di cui al punto 4).

Il ravvedimento sprint

Per chi ha saltato la scadenza del 16 giugno, dunque, conviene mettersi immediatamente in regola ricorrendo, entro i primi 14 giorni, ossia entro il 30 giugno 2020, al c.d. ravvedimento sprint così da minimizzare al massimo la sanzione. In questo caso, infatti, la sanzione massima applicabile sarà dell’1,4% laddove la regolarizzazione avvenga l’ultimo giorno utile. Nel caso, invece, in cui il contribuente decida di ravvedersi, ad esempio, il giorno 22 giugno, la sanzione applicabile sarà dello 0,6% (ossia 0,1% x i giorni di ritardo). Si tenga presente che in caso di ravvedimento non sono previsti codici tributo specifici per il versamento della sanzione e degli interessi. Questi, infatti, andranno versati con lo stesso codice tributo dell’IMU omessa.

Altro aspetto da considerare è che alcuni comuni potrebbero, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, aver concesso una proroga per il versamento dell’acconto IMU 2020 in virtù dell’emergenza Covid-19. Quindi, il 16 giugno può darsi non sia stato il termine ultimo di versamento per tutti i contribuenti.