Pe l’omessa memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici è prevista una sanzione del 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di 500 euro. Con chiusura temporanea dell’attività nelle ipotesi di quattro distinte violazioni in giorni diversi nell’arco di un quinquennio.

 

Le stesse sanzioni operano  quando i corrispettivi vengono memorizzati o trasmessi con dati incompleti o non veritieri.

 

Tuttavia è ammessa la possibilità di regolarizzare la propria posizione ricorrendo al ravvedimento operoso.

 

Ecco a quali condizioni è possibile chiudere la propria partita con il fisco senza ulteriori conseguenze.

L’obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi

L’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi opera (art.2 D.lgs 127/2015):

  • dal 1° gennaio 2020 per i soggetti con un volume d’affari non superiore a 400.000 €;
  • già dal 1° luglio 2019 per coloro che presentavano un volume d’affari superiore.

 

Si considera  il volume d’affari  complessivo 2018 e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso soggetto passivo.

 

In virtù dell’obbligo in parola, l’esercente al dettaglio non emette più lo scontrino fiscale ma un semplice documento commerciale, non avente valenza fiscale. Salvo inserimento del codice fiscale dell’acquirente.

 

A chiusura di cassa giornaliera i dati sono trasmessi all’Agenzia delle entrate.

 

Ad ogni modo, la trasmissione dei dati è effettuata entro dodici giorni dall’effettuazione della relativa operazione.  Restano fermi la memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi nonché i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.

Le sanzioni in caso di violazioni dell’obbligo

Le sanzioni legate a violazioni dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, sono individuate agli articoli 6, comma 3 e 12, comma 2, del D.Lgs 471/1997.

 

Difatti, trovano applicazione:

  • la sanzione pari al 100% dell’imposta corrispondente all’importo non documentato, con un minimo di 500 €;
  • nelle ipotesi di quattro distinte violazioni in giorni diversi all’interno di un quinquennio, la sanzione della sospensione da tre giorni ad un mese della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima.

 

Inoltre, la sospensione diventa da uno a sei mesi se l’importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione ecceda la somma di 50.000 euro.

La moratoria delle sanzioni

Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi è operativa  la c.d moratoria delle sanzioni.

Difatti , le sanzioni sopra individuate non si applicano :

  • ove la trasmissione telematica sia effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
  • fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto.

 

L’invio dei corrispettivi deve avvenire entro la fine del mese successivo alle operazioni di vendita. A tal proposito con il provvedimento, Agenzia delle entrate, del 4 luglio 2019, sono state individuate le modalità transitorie di invio dei corrispettivi.

 

Nel periodo di moratoria delle sanzioni tuttavia:

 

  • gli esercenti non ancora dotati di registratore telematico, devono continuare ad emettere scontrino o ricevuta fiscale,
  • salvo emissione della fattura  richiesta del cliente.

 

Inoltre, rimane in essere  l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettividi cui all’articolo 24 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Fino alla messa in uso del registratore telematico.

 

lL D.L. 34/2020, c.d. decreto rilancio, ha prorogato  fino al 1° gennaio 2021 il periodo di moratoria delle sanzioni.Sono interessati i soggetti con obbligo di trasmissione telematica in essere dal 1° gennaio 2020.

Il ricorso al ravvedimento

Come da circolare, Agenzia delle entrate, n°3/e 2020, memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi costituiscono un unico adempimento ai fini dell’esatta documentazione dell’operazione e dei relativi corrispettivi.

Sono dunque sanzionabili:
  • tutti quei comportamenti che abbiano impedito il corretto adempimento ossia
  • memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.

 

Difatti,  il soggetto che ha effettuato una corretta memorizzazione cui non segue la trasmissione è sanzionabile (pur nel diverso quantum) al pari di colui che, dopo una memorizzazione infedele, ha inviato regolarmente il relativo dato.

 

Ciò non significa che è punita separatamente l’omessa memorizzazione e l’omessa trasmissione.

 

Infatti, nelle ipotesi in cui il cedente/prestatore tenga un comportamento illegittimo sia in riferimento alla memorizzazione, sia al successivo invio dei dati, è comunque applicabile un’unica sanzione ex articoli 6, comma 3 e 12, comma 2, del d.lgs. n. 471 del 1997.

 

Ad ogni modo le sanzioni sopra individuate possono essere oggetto di ravvedimento operoso. Anche l’adempimento tardivo può essere oggetto di ravvedimento.

 

Come deve essere individuata la riduzione applicabile alle sanzioni ordinarie?

 

Si deve prendere a riferimento il termine entro il quale andava effettuata la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi. Considerando che la trasmissione dei dati può essere effettuata entro dodici giorni dall’effettuazione della relativa operazione.

 

Dunque, rileva il termine entro il quale la trasmissione dei corrispettivi avrebbe dovuto essere effettuata.