Cessione credito fino ad un massimo di tre, codice identificativo attribuito in caso di cessione parziale e pensanti sanzioni per i professionisti che attestano il falso. Così il governo ha deciso di sbloccare la cessione crediti bonus casa dopo il blocco del meccanismo del trasferimento a cascata (il cui rischio era quello di un nuovo rallentamento per il settore edilizio).

Il blocco della cessione credito a cascata

Con l’intento di fronteggiare le crescenti frodi perpetrate (da imprese, professionisti compiacenti e contribuenti, a volte anche ignari) nel campo della cessione credito bonus casa, il legislatore aveva stabilito il blocco delle cessioni a cascate.

Quindi:

  • se prima di tale intervento, il committente i lavori, ad esempio, poteva cedere il credito all’impresa esecutrice dei lavori; quest’ultima poi poteva cederlo a terzi; questi ultimi potevano cederlo ancora; e così via
  • dopo le modifiche il legislatore aveva imposto una sola possibilità di cessione (pertanto, ad esempio, il committente i lavori poteva cedere il credito all’impresa esecutrice dei lavori; quest’ultima a terzi; questi ultimi non ptevano più cederlo ma solo utilizzarlo esclusivamente in compensazione).

Quest’ultima misura stava impattando negativamente sul settore e su quei contribuenti ed imprese oneste che avevano riposto in questi strumenti della cessione e sconto in fattura, valide opportunità per la ripresa e per eseguire lavori di ristrutturazione con enorme risparmio sugli immobili.

Il governo ci ripensa ma con paletti

Ecco, quindi, che il governo ha deciso di fare un passo indietro. In dettaglio, ha adottato ora queste nuove misure:

  • possibilità di cessione successivamente alla prima, ma fino ad un massimo di tre. Tuttavia, le due cessioni credito successive alla prima potranno effettuarsi solo verso banche ed intermediari finanziari, società appartenenti ad un gruppo bancario o imprese di assicurazioni autorizzate a svolgere la propria attività in Italia
  • i crediti derivanti da sconto in fattura o cessione del credito non potranno formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate. A questo scopo, si introduce la tracciabilità della cessione, attribuendo, al credito, un codice identificativo univoco, da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni
  • si introducono pesanti sanzioni per i professionisti che attestano il falso. In dettaglio c’è la reclusione da 2 a 5 anni e una multa (salatissima) da 50.000 euro a 100.000 euro.

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