È obbligato all’apertura della partita Iva e all’emissione della fattura nei confronti dell’azienda sanitaria, ed a dichiarare il compenso percepito tra i redditi di lavoro autonomo “abituale”, il soggetto che svolge attività di guardia medica quale attività di sostituto medico in continuità assistenziale.

Per l’Amministrazione finanziaria in questi casi l’attività è riconducibile a quella di “professione abituale” richiedente iscrizione all’albo.  Inoltre, laddove sussistano tutti i requisiti di cui al comma 54 della Legge n. 190 del 2014 e successive modificazioni e non si incorra nessuna delle cause di esclusione di cui al successivo comma 57, il predetto soggetto può agire in regime forfetario.

Sono questi i chiarimenti dati dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 41/E del 15 luglio 2020, in cui l’Amministrazione smentisce la tesi del contribuente istante (questi ritiene che le somme erogate in favore dei sostituti medici in continuità assistenziale vadano classificati come reddito di lavoro autonomo occasionale, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), del Tuir e, quindi, soggette alla ritenuta  d’acconto del 20%).

È reddito di lavoro autonomo quello della professione medica

Le Entrate iniziano con il ricordare che il rapporto di lavoro autonomo convenzionato per l’esercizio delle attività professionali, tra i medici di medicina generale e le Aziende sanitarie locali (ASL), per lo svolgimento, nell’ambito del SSN e le sue articolazioni, (dei compiti e delle attività relativi ai settori di assistenza primaria, continuità assistenziale; medicina dei servizi territoriali; emergenza sanitaria territoriale) è regolato dalla Convenzione con il SSN (Servizio Sanitario Nazionale).

I medici da incaricare per l’espletamento delle attività di settore sono tratti da graduatorie per titoli, una per ciascuna delle attività (graduatorie di settore), predisposte annualmente a livello regionale, a cura del competente Assessorato alla Sanità. Gli Accordi regionali possono, inoltre, prevedere la formulazione di una graduatoria unica regionale per tutte le attività.

Il rapporto di lavoro disciplinato dalla citata Convenzione può essere instaurato da parte delle aziende solo con i medici che siano iscritti all’albo professionale e siano in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale, o titolo equipollente.

L’iscrizione all’albo è indice di attività professionale per la guardia medica

Dopo la doverosa premessa, l’Amministrazione finanziaria, osserva che “l’esercizio della professione medica, salvo quella effettuata nell’ambito di un rapporto di lavoro dipendente (ad esempio l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente del Servizio Sanitario Nazionale), rientra nella previsione normativa di cui all’articolo 53, comma 1, del Tuir e, pertanto, il reddito da essa derivante, qualunque sia la prestazione effettuata, si configura come reddito di lavoro autonomo”.

Premesso che per l’Agenzia delle Entrate, nel caso di specie, la tipologia di rapporto che si instaura tra l’Azienda e il medico sostituto (che, come detto, deve essere iscritto all’albo professionale), dal punto di vista fiscale è inquadrabile quale rapporto di lavoro autonomo.

Tuttavia, ai fini IRPEF ed IVA occorre verificare la sussistenza dei requisiti della professionalità ed abitualità, i quali, sulla base delle vigenti disposizioni normative, “sussistono ogni qualvolta un soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo; mentre non si realizzano solo nei casi in cui vengano posti in essere atti economici in via meramente occasionale”.

Inoltre, l’abitualità dell’esercizio professionale è insita nella volontaria iscrizione del professionista nell’albo, costituente titolo per l’affidamento di compiti in modo ricorrente (Risoluzione 19 ottobre 2015, n. 88\E). Pertanto, conclude l’Amministrazione finanziaria, considerato che l’iscrizione all’albo professionale costituisce il titolo necessario per poter svolgere l’attività di sostituto medico in continuità assistenziale, si ritiene che tale attività sia riconducibile all’esercizio di una attività professionale abituale, con conseguente obbligo di apertura della partita IVA e possibilità di agire in regime forfetario.