Introducendo l’art. 51-bis, in sede di conversione in legge al decreto Rilancio, il legislatore fa slittare l’obbligo per le Srl e per le società cooperative di effettuare la prima nomina del revisore o degli organi di controllo, in ottemperanza alle novità apportate al codice civile dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. Lo slittamento è di due anni visto che viene posticipato ai bilanci relativi all’anno d’imposta 2021 in luogo dei bilanci relativi al 2019. In questo modo si va a modificare l’art.

379, comma 3 del menzionato codice.

La finalità della proroga, come si legge dal dossier al decreto, è quella di “è di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle attività d’impresa”.

L’obbligo legislativo della nomina

L’obbligo in commento si ricorda è stato previsto dal citato art. 379 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il quale rinnovando la materia (di cui all’art. 2477 c.c.) della nomina degli organi di controllo e dei revisori nelle suddette società, ha istituito l’obbligo per queste ultime di nomina di tali organi, laddove la società:

  • è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • ha superato per due esercizi consecutivi degli specifici limiti riferiti allo stato patrimoniale, ai ricavi o ai dipendenti.

Con riferimento al terzo dei citati punti, tali limiti sono stati modificati anche dal decreto sblocca-cantieri (decreto-legge n. 32 del 2019) e consistono in:

  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
  • ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4milioni di euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità.

Inoltre è stabilito che l’obbligo di nomina cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.