Il ministero della Transizione Ecologica pochi giorni ha approvato il decreto che fissa i tetti massimi per gli interventi del Superbonus 110% e gli altri interventi di risparmio energetico. I massimali individuati sono aumentati di almeno del 20% rispetto ai precedenti in considerazione del maggior costo delle materie prime e dell’inflazione.

Tali massimali dovranno essere utilizzati dai tecnici incaricati per asseverare la congruità delle spese ai fini delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, ex art.121 del D.

L. 34/2020.

Superbonus ed ecobonus, i nuovi prezzari

Chiariamo fin da subito che a cambiare sono i costi specifici da considerare ai fini della stesura del computo metrico dei lavori.

In particolare, tali costi specifici riguardano i seguenti interventi di risparmio energetico superbonus e non:

  • interventi di riqualificazione energetica;
  • strutture opache orizzontali: isolamento coperture;
  • strutture opache orizzontali: isolamento pavimenti;
  • strutture opache verticali: isolamento pareti perimetrali;
  • sostituzione di chiusure trasparenti, comprensive di infissi;
  • installazione di sistemi di schermatura solari e/o ombreggiamenti mobili comprensivi di eventuali meccanismi di automatici di regolazione;
  • impianti di riscaldamento con caldaie ad acqua a condensazione e/o generatori di aria calda a condensazione;
  • impianti con micro-cogeneratori;
  • impianti con pompe di calore;
  • impianti con sistemi ibridi;
  • impianti con generatori di calore alimentati a biomasse combustibili;
  • impianti di produzione di acqua calda sanitaria con scaldacqua a pompa di calore;
  • installazione di tecnologie di building automation;
  • impianto fotovoltaico;
  • sistema di accumulo dell’energia elettrica;
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Non cambiano nè l’ammontare massino delle detrazioni fiscali concedibili nè l’ammontare della spesa massima ammissibile a detrazione.

I nuovi costi specifici sono quelli di cui all’Allegato A dello stesso decreto di nuova approvazione. Con tale ultimo allegato è sostituito l’allegato I del decreto requisiti-6 agosto 2020.

I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali, opere relative alla installazione e manodopera per la messa in opera dei beni.

Da quando entrano in vigore i nuovi prezzari?

I nuovi costi specifici,  come indicato nel decreto, si applicano agli interventi per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. Il decreto, di cui l’Allegato A costituisce parte integrante, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Attenzione, per gli interventi non richiamati nel suddetto allegato, l’asseverazione sulla congruità dei prezzi deve essere effettuata nel rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando i prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o i listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio o i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI.