Ci sarà tempo fino al 31 ottobre prossimo per richiedere il contributo per le spese di asilo nido e scuole dell’infanzia, c.d. bonus asilo nido.

Il contributo può arrivare fino a mille euro per ogni figlio a condizione il richiedente abbiano dichiarato nel 2022 in riferimento al 2021 un reddito non superiore a 30mila euro. Qualora la spesa di cui si chiede il rimborso sia stata oggetto di altri contributi o sussidi, si procederà a determinare il rimborso sulla spesa residua.

Tra i destinatari dell’iniziativa, anche i genitori con minori in affido temporaneo e/o preadottivo e in collocamento provvisorio.

Il nuovo bonus nido e scuole dell’infanzia

Il bonus nido è un’agevolazione sotto forma di contributo cash a copertura delle spese sostenute per la frequenza di asili nido e scuole dell’infanzia dei propri figli (compresi i minori in affido temporaneo e/o pre-adottivo e in collocamento provvisorio ai coniugi), nell’anno educativo dal 01/09/2022 al 31/07/2023.

Il rimborso è pari alla spesa sostenuta e documentata, fino a un importo massimo di Euro 1.000 per ogni figlio. L’istanza di rimborso non è accoglibile qualora la spesa oggetto del contributo sia inferiore a Euro 200. Nel caso in cui la spesa di cui si chiede il rimborso sia stata oggetto di altri contributi o sussidi da chiunque erogati, si procederà a determinare il rimborso sulla spesa residua (al netto, quindi, di quanto ottenuto da altro ente).

Inoltre, laddove il totale dei rimborsi richiesti superasse lo stanziamento, pari a Euro 2.000.000, il rimborso sarà riconosciuto in misura proporzionale.

Il nuovo bonus per asilo nido e scuole dell’infanzia. Chi può richiederlo?

Il bonus in parola non è riservato alla generalità dei contribuenti. Infatti, l’agevolazione non va confusa con il bonus nido dell’INPS.

In particolare, possono presentare richiesta di bonus solo gli iscritti alla Cassa dei commercialisti non titolari di pensione da chiunque erogata.

Ad esclusione dei titolari di pensione di invalidità.

Ai fini della spettanza del bonus, è necessario che nel modello redditi 2022, periodo d’imposta 2021, sia stato dichiarato un reddito professionale non superiore a € 30.000,00. Nel caso in cui entrambi i genitori abbiano i requisiti previsti dal bando la domanda può essere presentata da uno solo dei due. L’erogazione è sospesa in presenza di irregolarità contributiva ai sensi del comma 5 dell’art. 43 del Regolamento Unitario.

La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio online DAS. Disponibile sul sito www.cnpadc.it dal 01 agosto 2023 al 31 ottobre 2023. Non saranno ammesse domande presentate con modalità diverse. Dovrà essere presentata una singola domanda per ogni figlio per il quale si richiede il rimborso.

All’interno del servizio online DAS sono previste delle dichiarazioni da rendere ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 in merito ad informazioni relative al minore, all’altro genitore e ai contributi eventualmente erogati per le spese oggetto del rimborso.

La documentazione necessaria

Come si legge nel bando, alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

  • documento di identità in corso di validità;
  • in caso di minori in affido temporaneo e/o pre-adottivo e/o in collocamento provvisorio ai coniugi copia autentica del provvedimento di affidamento contenente la durata dello stesso o la copia del provvedimento amministrativo dei servizi sociali autenticato contenente la data di ingresso del minore, la durata dell’affido e l’indicazione degli estremi dell’autorità minorile che ha dato inizio alla procedura;
  • ricevute di pagamento fiscalmente valide, recanti l’indicazione dell’asilo nido/scuola dell’infanzia, che dovranno riportare l’indicazione del figlio. Ovvero del genitore iscritto (richiedente il contributo) o dell’altro genitore. Purché rechino anche il nominativo del figlio e riferirsi alle spese di iscrizione e frequenza di cui all’art.1 per l’anno educativo dal 1/9/2022 al 31/7/2023. Qualora le informazioni di cui alle lettere a) e b) non dovessero essere riportate nella ricevuta, è necessario allegare l’attestazione di iscrizione e frequenza rilasciata dall’asilo nido/scuola dell’infanzia frequentata, dalla quale dovranno risultare le generalità del richiedente e quelle del figlio.

Nel caso di fatture indicanti la possibilità di pagamento successivo all’emissione o che rimandano a pagamento da perfezionare tramite bonifico bancario, è necessario allegare anche la documentazione dimostrativa del pagamento stesso.

Riassumendo…

  • Entro il 31 ottobre potrà essere richiesto il bonus nido;
  • il bonus nido può arrivare fino a mille euro per ogni figlio a condizione il richiedente abbiano un reddito non superiore a 30mila euro;
  • dovrà essere presentata una singola domanda per ogni figlio per il quale si richiede il rimborso.