Il nuovo decreto Agevolazioni fiscali (DL n. 39/2014) stringe ancora di più la morsa sui bonus edilizi. Oltre a dire stop definitivamente alle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito (restano davvero pochi i casi in cui le due strade sono ancora ammesse) introduce un nuovo obbligo informativo. Una comunicazione antifrode sui bonus edilizi.

La finalità del nuovo obbligo è da ricercare nel maggior monitoraggio della spesa pubblica in questi ambiti. E per chi non rispetterà il nuovo adempimento, la multa sarà salatissima.

Si rischiano 10.000 euro e per i nuovi interventi ci sarà anche la decadenza dall’agevolazione fiscale.
Ad ogni modo, non tutti i bonus edilizi saranno interessati dalla novità Alcuni ne saranno esclusi. Si tratta dei bonus minori, come ad esempio il bonus mobili e il bonus verde.

I dati da comunicare

In base a quanto previsto dal decreto Agevolazioni fiscali, per coloro che realizzano sull’edificio lavori di efficientamento energetico devono inviare a ENEA

  • i dati catastali relativi all’immobile oggetto degli interventi;
  • l’ammontare delle spese sostenute nell’anno 2024 alla data di entrata in vigore del decreto;
  • l’ammontare delle spese che prevedibilmente saranno sostenute successivamente alla data di entrata in vigore del decreto negli anni 2024 e 2025;
  • le percentuali delle detrazioni spettanti in relazione alle spese.

Stessi dati dovranno essere inviati al “Portale nazionale delle classificazioni sismiche” per chi, invece, realizza lavori finalizzati all’adozione di misure antisismiche.

L’obbligo interessa chi entro il 31 dicembre 2023 ha presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori. Inoltre obbligati saranno anche coloro che hanno presentato la CILA, ovvero l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.

Comunicazione antifrode bonus edilizi, quelli obbligati ed esclusi

La nuova comunicazione antifrode bonus edilizi non interessa tutti i tipi di lavori. Come anticipato in premessa non riguarda i bonus minori. Andando nel dettaglio, l’adempimento riguarda chi fa lavori ammessi a:

  • super ecobonus;
  • super sismabonus;
  • bonus barriere architettoniche se trainato nel super ecobonus o super sismabonus.

Ne saranno, invece, esclusi:

  • l’ecobonus ordinario;
  • il bonus barriere architettoniche ordinario (quello del 75% per intenderci);
  • il bonus ristrutturazione 50%;
  • bonus mobili;
  • bonus verde;
  • altri bonus edilizi minori.

Ricordiamo che, al fine di rendere operativo il nuovo obbligo dovrà essere emanato un decreto attuativo entro 60 giorni successivi al 30 marzo 2024.

Riassumendo…

  • il decreto Agevolazioni fiscali introduce l’obbligo della comunicazione antifrode bonus edilizi
  • alcuni dati dei lavori di efficientamento energetico e quelli ammessi al sismabonus dovranno essere comunicati rispettivamente ad ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche
  • chi non adempierà rischia una multa di 10.000 euro e la decadenza dall’agevolazione fiscale per i nuovi lavori
  • l’adempimento non interessa i bonus edilizi minori, come ad esempio l’ecobonus ordinario e il bonus ristrutturazione 50%.