Con l’art. 28 del decreto liquidità (Decreto-legge n. 23 del 2020) il legislatore estende quanto previsto dall’articolo 32-quater del Decreto-legge n. 124/2019 ai dividendi in capo alle società semplici che provengono da partecipazioni estere al pari quindi di quelli provenienti da partecipazioni italiane. Per comprendere la portata della novità occorre richiamare quanto previsto dal citato art. 32-quater del collegato fiscale alla manovra di bilancio 2020. Nel dettaglio in esso è sancito che i dividendi corrisposti alla società semplice si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale.

L’articolo prevede una particolare imposizione fiscale per gli utili distribuiti alle società semplici, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, dalle società e dagli enti residenti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), del TUIR (si tratta di e società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione, società europee di cui al regolamento CE n. 2157/2001, società cooperative europee di cui al regolamento CE n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato ; enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali; enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato). Tali utili, nel dettaglio:

  1. per la quota imputabile a società di capitali ed enti commerciali italiani sono esclusi dalla formazione del loro reddito complessivo per il 95% dell’ammontare; il residuo 5% concorrerà a formare il reddito complessivo soggetto all’IRES;
  2. per la quota imputabile a imprenditori individuali, s.n.c. e s.a.s. residenti in Italia, sono esclusi dalla formazione del reddito complessivo nella misura del 41,86% del loro ammontare, nell’esercizio in cui sono percepiti;
  3. per la quota imputabile alle persone fisiche residenti in relazione a partecipazioni, qualificate e non, che non riguardano l’impresa, sono soggetti a tassazione con applicazione della ritenuta del 26%.

La ritenuta a titolo d’imposta, con obbligo di rivalsa, di cui al punto 3) è operata dalle società e dagli enti indicati nelle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73 del TUIR, sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari similari alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito dalla società di gestione accentrata, è applicata, in luogo della ritenuta di cui al periodo precedente, un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con la stessa aliquota e alle medesime condizioni.

La novità

Modificando la disciplina prevista dall’articolo 32- quater in esame, con il decreto liquidità, il legislatore va colmare alcune lacune di cui al Decreto-legge n. 124 del 2019. Nel dettaglio le modifiche apportate sono volte a:

  • ricomprendere nell’ambito di applicazione della disciplina gli utili di fonte estera, con esclusione di quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati sui quali continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal TUIR;
  • chiarire le modalità di applicazione della ritenuta e dell’imposta sostitutiva previste per gli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile a soci persone fisiche della medesima società;
  • disciplinare il regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice;
  • disciplinare un regime transitorio per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022. A tali utili si applica il regime fiscale previgente alle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2018 (pertanto, i dividendi distribuiti alle società semplici andranno tassati per trasparenza ai soci: nel limite del 40% se formati con utili prodotti sino al 31 dicembre 2007; nel limite del 49,72% se formati con utili prodotti dal 2008 al 31 dicembre 2016; nel limite del 58,14% se formati con utili prodotti dal 1° gennaio 2017).