Con la riforma del Fisco, i nuovi scaglioni IRPEF l’hanno fatta da padrone in fatto di interesse per i contribuenti. Però nel contenitore dell’attesa riforma, che modifica lo Statuto del Contribuente (Legge 212 del 2000), ci sono novità anche per quanto riguarda le cartelle esattoriali. Nasce una distinzione fondamentale tra autotutela obbligatoria e autotutela facoltativa. Lo prevede il Dlgs 2019 del 2023, entrato in vigore dal 18 gennaio scorso. Ma di cosa si tratta? La novità cambia il metodo con cui alcune cartelle finiscono dentro i parametri utili all’esercizio della cosiddetta autotutela.

Perché se nella cartella ci sono problemi, non è detto che il contribuente debba pagare. Ecco di che novità si tratta e perché potrebbe rappresentare una scialuppa di salvataggio ulteriore per gli indebitati con Agenzia delle Entrate Riscossione o ancora prima con Equitalia.

Novità: addio cartelle esattoriali, e non serve domanda

Oggi anziché rispondere ad un quesito isolato, cerchiamo di dare risposte a una serie di domande relative alle cartelle esattoriali. Domande di questo genere:

  • Ho pagato il bollo auto sempre, ma ho ricevuto lo stesso una cartella del 2020, come faccio ad annullarla?
  • Ho ricevuto una cartella per una multa presa anni fa e non pagata. Nella cartella però la targa del mio veicolo è sbagliata. Al posto della lettera F hanno inserito la E. Si può annullare l’atto?
  • Nella cartella esattoriale dell’IRPEF a mio carico ho visto che hanno sbagliato il mio codice fiscale. Posso non pagare?

Le domande prima esposte fanno semplicemente riferimento a casi in cui una cartella ha i cosiddetti vizi di forma. In pratica, anche se l’atto parte da una evasione, un mancato pagamento o effettivamente, una inadempienza del contribuente, anche l’Amministrazione che l’ha emanato deve seguire regole ferree. La riforma del Fisco oltre che andare a correggere l’apparato tassativo italiano, corregge quindi anche la riscossione.

E per i contribuenti che hanno cartelle esattoriali pendenti, tanto con Equitalia che con il Concessionario che dal 2017 l’ha sostituita, cioè l’Agenzia delle Entrate Riscossione, qualcosa migliorerà.

Autotutela obbligatoria, cos’è la novità?

L’argomento è l’autotutela, cioè lo strumento che un contribuente può utilizzare per cancellare una cartella esattoriale perché sbagliata. Uno strumento necessario, perché fino ad oggi anche in presenza di errori, nessuna cancellazione automatica è prevista per le cartelle. In pratica, una cartella relativa ad una tassa già caduta in prescrizione, non viene cancellata automaticamente dal Concessionario. Nulla vieta a quest’ultimo di inviare lo stesso la richiesta di pagamento al contribuente. Deve essere il contribuente stesso, resosi conto della prescrizione sopraggiunta, ad adoperarsi chiedendo la cancellazione. Lo stesso vale per tutte le cartelle che presentano evidenti errori di forma e vizi vari. Adesso sembra che nella riforma venga impostata la grande novità della cosiddetta autotutela obbligatoria. Parliamo di uno strumento questo dell’autotutela che molti contribuenti usano per evitare di pagare un debito nei confronti del concessionario.

 

Niente domande, si cambia, la cancellazione di una cartella è obbligatoria

Nessuna domanda, nessun adempimento e cartelle cancellate automaticamente. Questo è ciò che adesso potrebbe avvenire di fronte a cartelle esattoriali viziate. Inutile quindi chiedere al contribuente di provvedere all’autotutela facoltativa. Il Concessionario alla riscossione dovrebbe cancellare automaticamente gli atti in presenza di questi errori:

  • indicazione in cartella di una persona diversa dal contribuente;
  • calcolo degli importi da versare;
  • tributo sbagliato;
  • cartella emessa nonostante i pagamenti dell’imposta siano stati regolarmente eseguiti prima del sopraggiungere della decadenza.

Quindi, in questi casi, deve essere l’amministrazione a cancellare l’atto e non il contribuente ad impugnarlo per chiederne la cancellazione. Una netta semplificazione quindi, perché si tratta di un adempimento in meno per il diretto interessato.

In attesa dell’ufficialità, in tutti gli altri casi non previsti, resta a carico del contribuente indebitato l’obbligo di difendersi producendo le istanze necessarie a chiudere il debito senza dover pagare la cartella esattoriale.