Il 30 aprile 2021 non è solo in termine ultimo (salvo proroghe) di invio, all’Agenzia delle Entrate, del Modello IVA/2021 ma è anche quello entro cui possono essere emesse note di credito in riferimento a fatture emesse nel 2020. Andiamo con ordine.

Nota di credito: cos’è

Potrebbe capitare che, successivamente all’emissione della fattura e alla registrazione (contabile) della stessa, l’operazione che ha dato luogo all’emissione (vendita del bene o prestazione del servizio) venga meno in tutto o in parte o se ne riduca l’ammontare imponibile IVA e ciò in conseguenza di alcuni eventi (ad esempio, dichiarazione di nullità, annullamento, mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali rimaste infruttuose, ecc.).

In tal caso, al soggetto che ha emesso la fattura, è data la possibilità di recuperare la differenza d’imposta (IVA) portandola in detrazione, purché emetta una nota di variazione in diminuzione (c.d. nota di credito).

La nota di credito nel decreto IVA

La possibilità appena esposta è specificamente prevista dal comma 2 art. 26 del decreto IVA (DPR n. 633 del 1972) dove è detto quanto segue

“Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25”.

I tempi per l’emissione della nota di credito

In termini temporali, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 1/E del 2018, una nota di credito può essere emessa al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.

Il citato presupposto è verificato nel momento in cui risulta emessa la fattura che è da rettificare.

Ne consegue, quindi, che con riferimento a fatture emesse nel 2020, la nota di variazione (nota di credito) può essere emessa al più tardi entro il termine di presentazione del Modello IVA/2021 (anno d’imposta 2020) la cui scadenza, per ora, come detto è fissata al 30 aprile 2021.

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