Proroga al blocco dei licenziamenti: non si può licenziare per cinque mesi quindi, tenendo conto del tempo già passato dal decreto cura Italia, fino a luglio 2020. L’articolo 83 del decreto Rilancio, infatti, modifica l’articolo 46 del precedente decreto che aveva sospeso i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo due mesi, a decorrere dal 23 febbraio 2020, data che coincide con l’inizio dell’emergenza sanitaria in Italia.

Fino a quando durerà il blocco dei licenziamenti

Il decreto Cura Italia, all’articolo 46, stabiliva che:

“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n.

223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604.”

Il nuovo decreto modifica nel senso che segue:

“le parole “60 giorni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque mesi”.”

Inoltre viene inserita la segue disposizione:

Sono altresì sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604.”

 

Licenziamenti già disposti: come esercitare il diritto di revoca

Con l’inserimento del comma 1-bis all’articolo 83 del decreto Rilancio, si stabilisce il diritto di revoca nel caso di licenziamenti già disposti. Nello specifico troviamo:

“Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, può, in deroga alle previsioni di cui all’articolo 18, comma 10, della legge 20 maggio 1970, n. 300, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento.

In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.”

Riepilogando, quindi, due sono i punti fondamentali in tema di licenziamenti con il nuovo decreto:

  • proroga del blocco fino a luglio;
  • revoca delle procedure di licenziamento già disposte dalla suddetta data al 17 marzo con conseguente obbligo di ripristino del rapporto di lavoro accedendo alla cassa integrazione.

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