Entro il 30 novembre 2023, ovvero 5 dicembre se si considerano i giorni di tolleranza, bisogna pagare la seconda rata della rottamazione cartelle edizione 2023. La prima o unica rata, invece, ricordiamo era da pagarsi entro il 31 ottobre (ovvero 6 novembre).

Le scadenze non valgono per coloro cha al 1° maggio 2023 avevano residenza, sede legale o operativa in uno dei comuni di cui all’allegato 1 del decreto alluvioni. Per questi soggetti c’è stata la proroga di 3 mesi per ogni data ricadente nel calendario della sanatoria.

Intanto, continuano a giungere quesiti in redazione.

Tra questi c’è un lettore che ci descrive la sua situazione e ci chiede un parere. Questo il dubbio:

“Ho aderito alla sanatoria con riferimento a 4 cartelle di pagamento. Presentai, entro il 30 giugno 2023, una domanda distinta per ciascuna di esse. Per tutte le domande ho scelto un piano di pagamento in 10 rate. La prima rata l’ho pagata regolarmente per tutte. Le altre mi sono reso conto di non poterle assolvere completamente alle scadenze che verranno. Vorrei, quindi, continuare a pagare solo quelle riferite a 2 delle 4 cartelle. Sono a chiedere se devono comunicare qualcosa all’Agenzia Entrate Riscossione.”

La scelta in sede di domanda

Prima di rispondere occorre ricordare che in sede di domanda di adesione alla rottamazione cartelle, il contribuente poteva decidere se

  • presentare un’unica richiesta di sanatoria per più cartelle (in questo caso nella domanda bisogna indicare il numero identificativo di ogni cartelle);
  • oppure una domanda distinta per ogni cartella.

Nel primo caso poi l’Agenzia Entrate ha inviato una comunicazione di risposta in cui sono elencate le cartelle ammesse (ed escluse) dalla definizione agevolata e l’importo complessivo dovuto. Il piano di pagamento scelto in sede di domanda (unica soluzione o rate) si applica per tutto l’importo indicato nella comunicazione.

Nel secondo caso, invece, ogni domanda di sanatoria viaggia per proprio conto.

Rottamazione cartelle, il ContiTu non sempre serve

L’omesso o insufficiente versamento, anche di una sola rata, comporta la decadenza dalla rottamazione cartelle, con la conseguenza che:

  • in caso di non pagamento della rata, nell’ipotesi di unica domanda per più cartelle, si decade dalla definizione agevolata per tutte le cartelle indicate;
  • nell’ipotesi, invece, di distinte domande, la decadenza si verifica solo con riferimento alla sanatoria per la quale è stato omesso il pagamento della rata.

L’Agenzia Entrate Riscossione mette a disposizione il c.d. servizio ContiTu. Quest’ultimo, permette di poter scegliere quali cartelle contenute nella comunicazione di accoglimento della sanatoria pagare e quali no. E, quindi, continuare la sanatoria solo per alcune cartelle e non perdere del tutto i benefici che ne derivano.

Ne consegue che, nel caso di presentazione di una sola domanda per più cartelle, se il contribuente vuole continuare la rottamazione solo per alcune e non per altre, dovrà usare il ContiTu. Laddove, invece, sono state fatte distinte domande per ogni cartella (come nel caso del lettore), è sufficiente non pagare le rate di alcune cartelle e continuare a pagare, invece, quelle per le quali non si vuole decadere dalla sanatoria.

Il servizio ContiTu è utilizzabile anche per rate successive alla prima.