I contribuenti che hanno corrisposto un compenso ad avvocati abilitati all’assistenza nel procedimento di negoziazione assistita, possono ottenere uno specifico credito d’imposta.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sul bonus negoziazione assistita.

Il credito d’imposta per negoziazione e arbitrato

Il legislatore prevede un credito d’imposta a ristoro delle spese sostenute per i procedimenti di negoziazione assistita e gli arbitrati. La norma di riferimento è l’art 21-bis del D.L. 83/2015. Il  Ministero della giustizia con decreto del 23 dicembre 2015, ha definito le disposizioni attuative del bonus.

Bonus che con la Legge n°208/2015, Legge di stabilità 2016, è diventato permanente.

Il credito d’imposta spetta:

  • per un importo massimo di euro 250 euro,
  • per i compensi corrisposti agli avvocati abilitati nei procedimenti di negoziazione assistita, conclusasi con successo, nonché agli arbitrati in casi di conclusione dell’arbitrato con lodo.

Nella circolare n° 7/E 2021, l’Agenzia delle entrate ha ribadito i chiarimenti forniti nel corso del tempo proprio in merito alla misura in parola.

Le indicazioni dell’Agenzia delle entrate

L’agevolazione può essere richiesta  direttamente al Ministero della giustizia in modalità telematica. La richiesta può essere trasmessa  dal 10 gennaio al 10 febbraio di ogni anno. Con riferimento ai procedimenti dell’anno precedente. In caso di definizione con successo di più negoziazioni o di più arbitrati, è necessario trasmettere diverse richieste.

Nello specifico possono presentare la richiesta, le parti che hanno corrisposto, nell’anno precedente la presentazione della domanda, ai sensi del d.l. n.132/2014, un compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita (Capo II del d.l. 132/2014) concluso con successo o di arbitrato concluso con lodo.

Il Ministero comunica all’interessato, entro il 30 aprile di ciascun anno successivo a quello di corresponsione dei
compensi, l’importo del credito d’imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti e determinato in misura proporzionale alle risorse stanziate.

Utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta negoziazione assistita che deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi:

  • è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Ministero in diminuzione delle imposte sui redditi,
  • non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.

L’utilizzo del bonus negoziazione assistita avviene in F24 (tramite Entratel o Fisconline). A tal fine deve essere utilizzato il codice tributo 6866 (ris.40/2016). In alternativa, le persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo possono utilizzare il credito spettante in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

La parte del credito non utilizzata (rigo 151 del Modello 730-3/2021 o rigo 526 RN47 del modello REDDITI PF2021) è fruibile negli anni seguenti ed è riportata nelle successive dichiarazioni dei redditi.