La NASPI costituisce, da anni, un pilastro del sistema di sicurezza sociale italiano, fornendo un supporto essenziale per chi si trova in una situazione di disoccupazione involontaria. Il diritto a percepirla dipende da diversi fattori.

In primis è richiesto che il lavoratore dipendente abbia perso involontariamente l’occupazione. Inoltre questi deve poter contare 13 settimane contributive nei 4 anni precedenti la perdita del posto.

Il beneficio si concretizza in un’indennità mensile pagata dell’INPS per un certo periodo di tempo. Tale indennità è anche compatibile con altre fonti di reddito.

Ad esempio, durante il periodo di percezione il disoccupato può accettare un altro posto di lavoro. Tuttavia, in questo caso, la NASPI si riduce se il reddito del nuovo lavoro non supera una certa soglia (8.145 euro annui) oppure si perde completamente se il reddito supera tale soglia.

A questo proposito, un nostro lettore ci pose il seguente quesito:

“Ho perso il lavoro e sto percependo la NASPI. Sono anche iscritto all’Università e ho percepito una borsa di studio per merito scolastico pari a 5.600 euro (non sono assegnista e nemmeno un dottorando). Chiedo di sapere se perdo la NASPI oppure conservo ancora il diritto a percepirla per il rimanente periodo che rimane”.

La discriminante

Per rispondere al lettore e, quindi, capire se la borsa di studio e la NASPI sono compatibili è necessario fare una distinzione tra:

  • borse lavoro, stage, tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale;
  • assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.

L’assegnista, ricordiamo, è la figura professionale che opera nel campo della ricerca scientifica. Per l’attività di ricerca svolta questi percepisce un assegno. Il dottorando è colui che aspira al dottorato di ricerca, ossia colui che studia per conseguire il massimo dei titoli di studio in una determinata disciplina. A tali soggetti è assegnata una borsa di studio.

NASPI e borsa di studio: quando sono compatibili

I redditi riferiti a borse lavoro, stage e tirocini professionali, premi o sussidi per fini di studio o addestramento professionale, dal punto di vista fiscale, rappresentano redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente (art. 50 TUIR).

Tuttavia, l’attività svolta non viene considerata come attività lavorativa. Quindi, è come se il soggetto che percepisce quella fonte di ristoro sia ancora in stato di disoccupazione. Ne consegue che, ad esempio, una borsa di studio ricevuta dallo studente “per merito” è interamente cumulabile con l’indennità NASPI.

Cosa diversa, invece, per le borse di studio dei dottorandi e per gli assegni di ricerca. La loro attività si considera come “lavorativa”. Quindi, la NASPI in tal caso si riduce se la borsa di studio o l’assegno di ricerca (insieme a eventuali altre fonti di reddito) NON supera 8.145 euro e il percettore deve comunicare all’INPS il reddito presunto. La NASPI, invece, è persa al superamento di 8.145 euro.