Con il decreto sul nuovo collocamento attuativo del Jobs Act diventa necessario, per non perdere il diritto alla Naspi, dimostrare di aver cercato attivamente lavoro. Addio quindi ai sussidi facili a chi non ha voglia di lavorare. Ma chi giudica il concetto di “attivamente”? Quali sono i parametri di riferimento?

Naspi: requisiti per l’attribuzione del sussidio di disoccupazione

Occorre in primo luogo precisare che, per l’attribuzione della Naspi, non è previsto solo lo status di disoccupazione ma esistono anche: disoccupazione parziale (per chi, pur avendo un contratto, percepisce meno di 8.145 euro all’anno o per chi lavora part time meno del 70% rischio di disoccupazione (per chi, durante il periodo di preavviso di licenziamento, si registra al portale nazionale delle politiche del lavoro, ossia al sito dell’Anpal) Dalla registrazione sulla base di uno di questi tre stati, passano al massimo 60 giorni prima che il lavoratore sia convocato dal Cpi ( Centro per l’impiego), per sottoscrivere il patto di servizio personalizzato, propedeutico al riconoscimento dell’assegno di disoccupazione.

Naspi: il patto di servizio e la prova della ricerca del lavoro

Il patto di servizio contiene informazioni utili per il reinserimento nel mercato del lavoro ma presuppone anche dei controlli per verificare l’impegno attivo nella ricerca di un lavoro. Più nello specifico nel documento saranno inseriti i recapiti di un responsabile a cui il disoccupato dovrà fornire la prova del suo impegno per non perdere il diritto al sussidio di disoccupazione.

Decadenza Naspi: così i lavoratori perdono il sussidio

Se, in assenza di giustificato motivo, il lavoratore non si presenta, la prima mensilità Naspi, Asdi o Dis-Coll subirà una decurtazionedi un quarto dell’importo; al secondo rifiuto ingiustificato, l’indennità verrà sospesa per un mese; alla terza assenza, il lavoratore decadrà dalla disoccupazione e dalla prestazione. Stessa sanzione per la mancata partecipazione ingiustificata alle iniziative di orientamento.

Più grave l’assenza ai corsi di formazione: la prima causa la sospensione, la seconda la perdita dell’indennità. Se il lavoratore non accetta un’offerta di lavoro congrua perderà lo stato di disoccupazione.