L’INPS ha dato il via libera anche alla prestazione di disoccupazione NASPI in caso di dimissioni da parte del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità “obbligatorio”, nonché fino al compimento del primo anno di vita del bambino.

Per comprendere la portata del chiarimento, occorre partire dall’art. 27-bis del D.lgs n. 151 del 2001, come modificato dal D. Lgs. n. 105 del 30 giugno 2022. Una disposizione di legge che introduce il congedo di paternità obbligatorio, in base al quale:

Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa.

Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi.

Quindi, non solo congedo di maternità obbligatoria. La legge oggi prevede anche il congedo di paternità obbligatorio.

Il congedo di paternità facoltativo

Oltre al congedo di paternità obbligatorio, la legge prevede anche un congedo di paternità facoltativo, o meglio “alternativo”. La disciplina è contenuta all’art. 28 dello stesso D.lgs. n. 151 del 2001 (non modificato a livello sostanziale dal D.lgs. n. 105 del 2022).

In sostanza il congedo di paternità alternativo è quello che può essere chiesto in sostituzione di quello della madre in presenza di situazioni particolarmente gravi. È il caso, ad esempio, di morte o grave infermità della madre, l’abbandono del minore da parte della madre o l’affidamento esclusivo del bambino al padre.

Il divieto di dimissioni e licenziamento

Lo stesso D. Lgs. 151 del 2001 pone anche dei divieti di licenziamento e dimissioni durante i periodi di concedo. In particolare è detto che:

  • le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino
  • e che in caso di fruizione del congedo di paternità, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino.

Con riferimento a questo secondo punto, l’INPS, nella Circolare n. 32 del 20 marzo 2023, ha chiarito (di comune accordo con il Ministero del Lavoro e Politiche sociali) che il richiamo generico a “congedo di paternità” deve intendersi riferito sia a quello obbligatorio sia a quello facoltativo.

La NASPI in caso di dimissioni

Detto ciò, l’INPS nella circolare, evidenzia anche un altro aspetto legato al congedo di paternità. In dettaglio, l’istituto sottolinea il fatto che prima delle modifiche introdotte dal D. Lgs. 105 del 2022 (art. 54 e 55)

l’accesso alla NASpI in caso di dimissioni nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento e fino al compimento di un anno di età del bambino era riservata, oltre che alla lavoratrice madre, anche al lavoratore padre ma solo nel caso di fruizione del congedo di paternità facoltativo.

A seguito delle modifiche, invece, la cosa deve intendersi estesa anche al caso di godimento del congedo di paternità obbligatorio. Quindi, ok alla Naspi in caso di dimissioni del padre nel periodo in cui vige il divieto licenziamento e fino a 1 anno del bambino.

Trovi qui anche un nostro intervento su altri casi in cui spetta la NASPI in caso di dimissioni volontarie.