Sulle multe pagate in ritardo si applica una maggiorazione pari al 10% per ogni semestre, calcolato dal momento in cui la contravvenzione diventa esigibile. Lo ha ribadito di recente la Corte di Cassazione (ordinanza 27887/2017) accogliendo il ricorso del Comune in un caso di multe pagate in ritardo appunto. Vediamo più da vicino i fatti per capire i presupposti di questa interpretazione e gli effetti nelle fasi di riscossione.

I giudici di merito avevano dato ragione alla contribuente, giudicando inammissibile alle sanzioni amministrative comminate per trasgressione del Codice della Strada la maggiorazione del 10% prevista dalla legge n.

689/1981. In giudizio di Cassazione però gli ermellini hanno accolto le ragioni del Comune sottolineando come la sentenza di appello fosse basata su un’interpretazione giurisprudenziale superata (come dimostrano peraltro orientamenti successivi).

In conclusione, quindi, la Cassazione ha esteso anche alle multe stradali la maggiorazione del 10% se il pagamento delle multe avviene con più di sei mesi di ritardo rispetto al giorno in cui viene firmata la contravvenzione. E quindi è lecito richiedere il 10% in più fino a quando il ruolo non viene trasmesso all’esattore. Applicare la maggiorazione del 10% alle multe pagate in ritardo, ritengono i giudici della Suprema Corte, risulta essere coerente con il sistema afflittivo di carattere sanzionatorio delle stesse (secondo il disposto, molto chiaro sul punto, dell’articolo 27 della legge n. 689 del 1981).