Sulla nullità della cartella esattoriale di Equitalia per la notifica a mezzo posta, si è interessata anche la Commissione tributaria provinciale di Campobasso.

 

 Notifica cartella esattoriale a mezzo posta

 Abbiamo già affrontato in questa stessa sede l’orientamento giurisprudenziale formatosi in riferimento alle multe spedite da Equitalia tramite posta, inclusa raccomandata A/R e non, notificate di persona dall’ufficiale dell’Ente di riscossione. Alcune sentenze significative, della Commissione tributaria provinciale di Vicenza ad esempio, hanno chiarito che la cartella esattoriale notificata  a mezzo posta, e non di persona dall’ufficiale dell’Ente di riscossione è nulla.

 

 Commissione tributaria provinciale di Campobasso: sentenza n. 133/2012

 Si inserisce nel solco di queste sentenze proprio una recente pronuncia della Commissione tributaria provinciale di Campobasso, che con la sentenza n. 133/2012 depositata lo scorso 11 giugno, ha ribadito la nullità della cartella di pagamento Equitalia, per inesistenza della notificazione a mezzo posta.Tutte le multe spedite da Equitalia tramite posta, inclusa raccomandata A/R, e non notificate di persona dall’ufficiale dell’Ente di riscossione sono nulle.

 

 Il ricorso contro Equitalia

 La sentenza origina proprio dal ricorso presentato contro una cartella di pagamento emessa da Equitalia, ricorso questo fondato sulla nullità della cartella in questione per inesistenza della notificazione e come tale, trattandosi di inesistenza, tale nullità non è sanabile. L’ente incaricato della riscossione, costituitosi in giudizio, si difende in base a quanto disposto, a suo dire, dall’articolo 26 del DPR n. 602 del 1973, per cui la notifica della cartella esattoriale può essere seguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e nel caso in oggetto la relata di notifica sarebbe sostituita dall’avviso di ricevimento fatto sottoscrivere dal postino. La Ctp di Campobasso, allineandosi alle sentenze emesse in riferimento sempre alla nullità della cartella di pagamento, anche dalla Commissione tributaria provinciale di  Vicenza, ha disposto che la nullità della cartella esattoriale per inesistenza della notifica, in tal caso a mezzo posta, è fondata.

 

 

Notifica cartella di pagamento

 La Commissione nel caso di specie ha affermato che bisogna preliminarmente distinguere la tipologia del provvedimento da notificare. Se infatti per gli atti del processo tributario, è possibile la notifica diretta ovvero quella  a mezzo posta direttamente ad opera della parte, per gli atti del procedimento amministrativo tributario, come la cartella di pagamento e tutti gli altri atti dell’agente della riscossione, questi devono essere notificati nelle forme prescritte, tra cui la notifica  a mezzo posta.

 

 

Vizi notifica cartella di pagamento

 Continua la Commissione precisando che i vizi delle notifiche sono diversi perché, se questi sono riferiti agli atti processuali, possono essere sanati se hanno comunque raggiunto lo scopo della conoscenza dell’atto da parte del destinatario. Per altri invece, come la cartella di pagamento, la notifica, oltre allo scopo di far conoscere l’atto al destinatario, è un requisito che perfeziona, dal punto di vista degli effetti giuridici, l’atto in questione, con la conseguenza che se manca la notifica della cartella esattoriale, non solo non si raggiunge lo scopo della conoscenza dell’atto, ma è un vizio insanabile, poichè manca un elemento necessario per dare efficacia all’atto stesso.

 

 

Articolo 26 DPR 633/72

 Nel caso di specie, la Ctp di Campobasso precisa anche che l’articolo 26 del Dpr n. 602/73 è l’unica fonte legislativa in materia di notificazione delle cartelle di pagamento. La norma in questione al primo comma recita infatti che la cartella è  notificata dagli ufficiali della riscossione o dagli altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica in tal caso può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento. La norma indica però precisamente i soggetti abilitati per legge ad eseguire la notifica.

 

Nullità cartella di pagamento Equitalia

 Considerato ciò, la Commissione tributaria provinciale di Campobasso precisa che per gli atti di competenza dell’agente della riscossione, in tal caso Equitalia, la notifica con raccomandata con ricevuta di ritorno deve essere realizzata dall’organo preposto dalla legge alla notifica, come il messo notificatore che nomina il concessionario, il messo comunale o l’agente della polizia municipale. Un’altra sentenza che si inserisce nel solco degli interventi che sottolineano la nullità della cartella di pagamento emessa da Equitalia, quando questa viene notificata per mezzo posta e senza la notifica di persona dell’ufficiale dell’ente di riscossione.

 

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