Alzi la mano chi non ha mai calcolato male il tempo di sosta sulle strisce blu? Si pensa magari di fermarsi un’ora e poi qualche imprevisto costringe ad allungare la sosta senza la possibilità di tornare al parcheggio a pagamento ad aggiornare il ticket scaduto sul parabrezza. In questa situazione molti confidano sulla clemenza del vigile che, riscontrando comunque l’avvenuto pagamento del tagliando strisce blu, chiuda un occhio se l’orario massimo è scaduto, specialmente se si tratta di pochi minuti.

Ma attenzione perché la legge in realtà non è così clemente. Anzi, di recente la Corte Costituzionale (n. 111/2018) ha confermato che parcheggiare sui posti auto delimitati dalle strisce blu senza pagare il ticket oppure lasciare la macchina in sosta oltre l’orario autorizzato e pagato, sono comportamenti equivalenti in termini di sanzione. Facciamo chiarezza su questa impostazione che a molti forse sembrerà troppo rigida.

Il giudice di Pace di Verona aveva considerato contrario al principio di uguaglianza e ragionevolezza ex articolo 3 della Costituzione l’articolo 7 comma 15 del Codice della Strada nella parte in cui prevedeva lo stesso trattamento per sosta su strisce blu senza pagamento del parcheggio e ticket scaduto.

Più nello specifico è previsto che:

– in caso di sosta protratta oltre il limite si applica una sanzione da 25 a 100 euro per ogni periodo;
– in caso di violazione del divieto di sosta la sanzione amministrativa pecuniaria varia tra 41 e 169 euro per ogni periodo di ventiquattro ore.

I giudici della Corte Costituzionale hanno risolto la questione della costituzionalità fornendo la corretta interpretazione del concetto di “periodo” ritenendo che “il periodo di protrazione della violazione, che consente la reiterazione della sanzione, non si riferisca alla sosta autorizzata per il periodo determinato dal pagamento effettuato dall’utente o indicato nel disco orario esposto. I regolamenti comunali disciplinano la sosta autorizzandola in determinate fasce orarie della giornata, nelle quali sono vigenti i limiti imposti per la sosta regolamentata o limitata.

Pertanto è ragionevole riferire il “periodo” di cui al comma 15 dell’art. 7 del d.lgs. n. 285 del 1992 alla protrazione della sosta oltre la fascia di vigenza giornaliera o infra giornaliera della sosta, limitata o regolamentata, come determinata dai regolamenti comunali.”
“Le sanzioni per le violazioni così intese saranno certamente più gravose rispetto a quella relativa alla violazione del divieto di sosta permanente, ma sicuramente non sproporzionate; invero, mentre la sanzione per la protrazione del divieto di sosta permanente può essere reiterata ogni ventiquattro ore, quella relativa alla sosta limitata o regolamentata è irrogabile alla fine di ogni fascia oraria, verosimilmente due volte al giorno in caso di due fasce di regolamentazione giornaliere”.

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