Anche se l’Amministrazione finanziaria non lo ha chiarito espressamente è possibile affermare che non ricade nella sospensione degli adempimenti prevista dall’art. 62 del decreto Cura Italia (Decreto-legge n. 18 del 2020) la presentazione del Modello IVA TR necessario per la richiesta di utilizzo in compensazione o a rimborso del credito IVA infrannuale. Con la citata disposizione si ricorda che il legislatore rimanda al 30 giugno 2020 il termine ultimo entro cui poter eseguire gli adempimenti tributari la cui scadenza ricade nel periodo 8 marzo 2020 – 31 maggio 2020.

La misura si inserisce tra quelle di sostegno alle imprese, lavoratori e famiglie a fronte dell’emergenza sanitaria ed economica legata all’epidemia Covid-19. A parere di chi scrive (salvo future smenitite da parte dell’Amministrazione) il termine di presentazione del Modello IVA TR, il quale va presentato entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (dunque, per il primo trimestre di quest’anno il termine di invio cade il 30 aprile 2020) non può ricadere nella sospensione poiché la presentazione del modello stesso è condizione essenziale per l’utilizzo in compensazione del credito. L’Agenzia delle Entrate, infatti, deve rendere disponibile il credito IVA da poter utilizzare. Si ricorda che con il recente Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 144055/2020, è stato approvato il nuovo Modello IVA TR con le relative istruzioni (e le specifiche tecniche). Con esso si sostituisce il precedente modello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 19 marzo 2019, ed è utilizzabile a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre dell’anno d’imposta 2020.

Chi può presentarlo

Il Modello può essere presentato dai contribuenti  che hanno realizzato nel trimestre di riferimento un’eccedenza di IVA detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l’utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi).

Il credito Iva infrannuale può essere richiesto a rimborso (articolo 38-bis, secondo comma, Dpr n. 633/1972):

  • dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell’imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
  • dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (articoli 8, 8-bis e 9 del Dpr n. 633/1972) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
  • dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
  • dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (articolo 35-ter del Dpr n. 633/1972) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;
  • dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell’articolo 19, comma 3, lettera a-bis del Dpr n. 633/1972 (articolo 8 della legge comunitaria 217/2011).

Come si evince anche dal sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, se, in alternativa alla richiesta di rimborso, si chiede l’utilizzo in compensazione del credito, occorre tener conto del fatto che, in linea generale, l’utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell’istanza. Il superamento, inoltre, del limite di 5.000 euro annui, riferito all’ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell’anno, comporta l’obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione del modello stesso. Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell’organo di controllo.

L’invio del modello deve essere esclusivamente telematico (direttamente o tramite intermediario abilitato).