Nella recente Circolare n. 11/E del 2020 (recante risposte ad ulteriori quesiti inerenti le misure di cui al decreto Liquidità ed al decreto Cura Italia), l’Agenzia delle Entrate ha definitivamente chiarito che rientrano nella proroga al 30 giugno 2020 per effetto delle disposizioni contenute all’art. 62 del Cura Italia anche: il Modello IVA/2020; la presentazione del modello IVA TR riferito al primo trimestre di quest’anno (si tratta del modello per chiedere il rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale); la presentazione della comunicazione della liquidazione periodica IVA (LIPE) del primo trimestre 2020; la presentazione dell’esterometro del primo trimestre 2020.

Si tratta tutti di adempimenti che in tempi normali, ossia senza considerare l’emergenza Covid-19, andavano effettuati entro il 30 aprile scorso. Ora, invece, in virtù di quanto prevede il menzionato art. 62 (sospensione degli adempimenti tributari ricadenti nel periodo 8 marzo 2020 – 31 maggio 2020) questi potranno essere eseguiti entro il 30 giugno prossimo senza applicazione di sanzioni.

Per i non residenti

Con riferimento alla dichiarazione IVA è stato, tuttavia, chiesto all’Amministrazione finanziaria se la predetta sospensione del termine per la presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa al 2019 trovi applicazione anche: 1) ai soggetti non residenti che hanno nominato un rappresentante fiscale nel territorio dello Stato; 2) a coloro che si sono identificati direttamente in Italia; a quelli hanno una stabile organizzazione all’interno del territorio dello Stato. Il dubbio era sorto in virtù del fatto che l’art. 62 fa espresso riferimento alle imprese e agli esercenti arti e professioni che hanno “il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato”.

In merito, secondo l’Agenzia delle Entrate, data la finalità della norma (tesa a non gravare gli operatori, siano essi nazionali o esteri, con adempimenti tributari di difficile espletamento a causa dell’attuale emergenza sanitaria) è da ritenersi che la sospensione si applichi anche ai menzionati soggetti, i quali, dunque, potranno anch’essi beneficiare del maggior termine del 30 giugno 2020 per seguire l’adempimento.