Tra gli usi del modello F24, segnaliamo quello della compensazione di crediti e rimborsi. A partire dal 7 gennaio 2016, l’F24 Ep, ovvero quello utilizzato dagli Enti pubblici, prevederà altri 19 codici tributo da utilizzare nel campo “importi a credito compensati”. Si tratta di strumenti che serviranno ai sostituti d’imposta del comparto pubblico per recuperare in compensazione le somme rimborsate ai percipienti in seguito ad assistenza fiscale (ex art 15, comma 1, lettera a, del Dlgs 175/2014), le eccedenze di versamento di ritenute e di imposte sostitutive (articolo 15, comma 1, lettera b, del Dlgs 175/2014) nonché le somme restituite in fase di conguaglio a fine anno o dopo la cessazione di un rapporto di lavoro.

F 24: nuovi codici tributo per gli Enti pubblici

Di seguito i nuovi codici che saranno introdotti dal 2017 per imposte erariali, addizionale Irpef e ritenute da lavoro dipendente o autonomo:     150E – somme a titolo di imposte erariali rimborsate in seguito ad assistenza fiscale; 151E – somme a titolo di imposte erariali rimborsate a seguito di assistenza fiscale prestata a dipendenti che operano in strutture situati fuori dalla Valle d’Aosta i cui versamenti sono effettuati a livello regionale; 152E – somme a titolo di imposte erariali rimborsate per assistenza fiscale fornita a dipendenti operativi in impianti situati in Valle d’Aosta ma i cui versamenti sono eseguiti fuori dalla regione; 153E – somme versate a titolo di addizionale regionale all’Irpef rimborsate per assistenza fiscale; 154E – somme a titolo di addizionale comunale Irpef oggetto di rimborso a seguito di assistenza fiscale; 155E – eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati; 156E – eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; 157E – eccedenza di versamenti di ritenute su redditi di capitale e di imposte sostitutive su redditi di capitale e redditi di natura diversa; 158E – eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente e assimilati maturate fuori dalla Valle d’Aosta ed effettuati in regione 159E – eccedenza di versamenti di ritenute da lavoro dipendente o equivalenti maturate in Valle d’Aosta ma effettuati fuori dalla regione; 160E – eccedenza di versamenti di addizionale regionale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta; 161E – eccedenza di versamenti di addizionale comunale all’Irpef trattenuta dal sostituto d’imposta.

Altri codici tributo nuovi riguardano invece i crediti per famiglie numerose e per canoni di locazione riconosciuti dagli stessi sostituti, quello per le ritenute Irpef sugli importi corrisposti al personale di bordo sulle navi iscritte al Registro internazionale e le somme recuperate dai sostituti d’imposta per l’erogazione del bonus Renzi: 162E – credito per famiglie numerose riconosciuto dal sostituto d’imposta; 163E – credito per canoni di locazione riconosciuto dal sostituto d’imposta; 164E – credito d’imposta per ritenute Irpef su retribuzioni e compensi al personale imbarcato; 165E – somme recuperate dai sostituti d’imposta a titolo di bonus Irpef; Gli ultimi codici nuovi si applicano ai sostituti d’imposta che devono compensare l’eccedenza eventualmente emergente dalla dichiarazione modello 770: 166E – credito scaturito da ritenute di lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale 167E – credito scaturito da ritenute di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi 168E – credito scaturito da ritenute su redditi di capitale.

F24 Enti pubblici: dove vanno inseriti i nuovi codici tributo

Tutti i codici nuovi vanno inseriti nella colonna “importi a credito compensati”, nella sezione “Erario”. Le uniche eccezioni sono “153E” e “160E” che vanno scritti nella sezione “Regioni”, riportando nel campo “codice” il codice della regione, e “154E” e “161E”, che trovano invece spazio nella sezione “Enti locali”, con la specificazione nel campo “codice” del codice catastale del comune competente. Nel campo “riferimento B” va invece specificato l’anno d’imposta a cui si riferiscono le somme oggetto di rimborso.