Era ieri, 31 ottobre 2023, l’ultimo giorno per inviare al fisco il Modello 770/2023 (anno d’imposta 2022). Si tratta del modello dichiarativo che devono presentare i sostituti d’imposta (datore di lavoro). Con esso, sostanzialmente, si denunciano all’Agenzia Entrate le ritenute operate nell’anno d’imposta sui compensi erogati a lavoratori/collaboratori.

In dettaglio, quindi, obbligato al 770/2023 sono i sostituti d’imposta che, nell’anno d’imposta 2022, hanno corrisposto:

  • somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale;
  • compensi per avviamento commerciale;
  • contributi ad enti pubblici e privati;
  • riscatti da contratti di assicurazione sulla vita;
  • premi, vincite ed altri proventi finanziari ivi compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero;
  • utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, e redditi diversi;
  • somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte.

Le sanzioni (piene, dimezzate e ridotte)

La legge sulle sanzioni per Modello 770 non presentato (art. 2 D. Lgs. n. 471/1997), fa differenza a seconda che il datore di lavoro abbia versato o NON versato le ritenute.

In particolare:

  • in caso di ritenute NON versate e omesso 770, la sanzione è dal 120% al 240% delle ritenute non versate, con un minimo di 250 euro;
  • in caso di ritenute versate e omesso 770, la sanzione è da 250 euro a 2.000 euro.

A ciò ci aggiunge anche una sanzione di 50 euro per ogni percipiente (lavoratore/collaboratore) non indicato.

Si tenga, tuttavia, presente che se il 770 è presentato entro la scadenza di quello riferito al periodo d’imposta successivo, tutte le sanzioni di cui sopra sono dimezzate.

Inoltre, se il 770 è presentato nei primi 90 giorni dalla scadenza ordinaria, NON si considera ancora omesso ma tardivo. In tal caso si paga spontaneamente una sanzione di 25 euro. Si tenga, invece, presente che in caso di omissione, ossia 770 presentato dopo i 90 giorni, la sanzione non è ravvedibile ma bisogna aspettare che sia l’Agenzia Entrate ad irrogarla per poi pagarla.

Modello 770/2023, al via i 90 giorni per rimediare

Applicando, dunque, quanto detto al paragrafo precedente, chi, entro il 31 ottobre 2023, non ha presentato il 770/2023 (anno d’imposta 2022) può rimediare inviandolo entro i 90 giorni successivi. Questo significa entro il 29 gennaio 2024, pagando anche la sanzione di 25 euro (codice tributo 8911).

Non inviandolo nemmeno entro il 29 gennaio 2024, il modello si considera omesso. Tuttavia, converrà, comunque, presentarlo entro la scadenza del Modello 770/2024, ossia entro il 31 ottobre 2024. In questo modo, almeno, si dimezza la sanzione che poi l’Agenzia Entrate irrogherà. Una sanzione che non si potrà ravvedere e che raddoppierà se non si invierà il modello nemmeno entro il 31 ottobre 2024.

Riassumendo…

  • il Modello 770/2023 (anno d’imposta 2022) era da inviarsi all’Agenzia Entrate entro il 31 ottobre 2023
  • chi ha saltato la scadenza può inviarlo ancora entro il 29 gennaio 2024 pagando spontaneamente la sanzione di 25 euro (codice tributo 8911)
  • inviandolo dopo il 29 gennaio 2024 il modello di considera omesso
  • tuttavia, se lo si invia comunque entro il 31 ottobre 2024 si dimezzerà la sanzione che arriverà dall’Agenzia Entrate (sanzione che non sarà ravvedibile).