L’obbligo di conservare la documentazione giustificativa degli oneri detraibili/deducibili indicati nel Modello 730/2020 precompilato dipenderà da se il modello è accettato così come predisposto oppure modificato prima di essere inviato. Inoltre è da considerarsi anche la modalità di presentazione ossia se ciò avviene direttamente ad opera del contribuente oppure tramite intermediario.

Si ricorda che il Modello 730/2020 precompilato è disponibile dal 5 maggio 2020 e potrà essere inviato entro il 30 settembre prossimo. Inoltre, il fatto che l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile per il contribuente la dichiarazione precompilata, nulla toglie a questi di non avvalersene e di presentare la dichiarazione tramite il Modello 730/2020 ordinario (da presentarsi sempre entro il 30 settembre 2020) oppure tramite Modello Redditi PF/ordinario (il cui termine di scadenza è il 30 novembre 2020).

Occorre, comunque, considerare che presentare la propria dichiarazione dei redditi tramite Modello 730 precompilato comporta il vantaggio di sottrarsi ai controlli se non si eseguono modifiche.

Documenti cestinabili se il 730 precompilato è accettato direttamente

Ad ogni modo il contribuente potrà sbarazzarsi immediatamente della documentazione giustificativa dei dati e degli elementi indicati nel 730 precompilato solo laddove questi lo accetti senza modifiche e lo presenti direttamente o tramite sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale. Ciò lo si evince dalla guida alla precompilata pubblicata dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito istituzionale.

Laddove, invece, il 730 precompilato sia presentato, con o senza modifiche, tramite Caf o professionista abilitato, il controllo formale sui documenti relativi agli oneri deducibili e detraibili sarà effettuato nei confronti del Caf o del professionista che ha apposto il visto di conformità sulla dichiarazione, anche con riferimento agli oneri comunicati all’Agenzia delle entrate da soggetti terzi. Salvo i casi di condotta dolosa del contribuente, l’eventuale pagamento di sanzioni sarà a carico del Caf o del professionista. Resta a carico del contribuente, invece, il pagamento delle maggiori imposte e degli interessi.

Termini di conservazione della documentazione

Si ricorda che, secondo l’attuale disposizione legislativa, nel caso, la documentazione andrà conservata fino al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Quindi, con riferimento al Modello 730/2020, occorre conservare le pezze giustificative fino al 31 dicembre 2025. Tuttavia, se nel modello sono indicati oneri la cui detrazione/deduzione è fruibile in più anni, il predetto termine decorrerà dall’ultima delle rate fruibili. Infatti, come si legge nella Circolare n. 13/E del 2019, in caso di deduzioni o detrazioni ripartite in più rate il termine decorre dall’anno in cui è stata presentata la dichiarazione in cui è esposta la rata. Pertanto, se ad esempio, nel Modello 730/2020 si indicano spese di ristrutturazione sostenute nel 2019, poiché l’ultima delle 10 rate della detrazione fiscale sarà fruita nel Modello 730/2029 (anno d’imposta 2018), occorrerà conservare al documentazione fino al 31 dicembre 2034.