Ecco c’è la bozza del decreto destinato a disciplinare “MIA”, la nuova misura che, dal 1° settembre 2023 (e non dal 1° gennaio 2024) andrà a sostituire il reddito di cittadinanza. L’acronimo MIA sta per (Misura di Inclusione Attiva). Come il reddito di cittadinanza, il sussidio sarà destinato a sostenere le famiglie in stato di bisogno dove non c’è un’occupazione lavorativa.

Sostanzialmente la disciplina è la stessa. Sono pochi ma decisi i cambiamenti. La MIA, come il Reddito di cittadinanza, sarà erogata solo dietro domanda all’INPS.

Una richiesta che potrà farsi dal 1° settembre 2023.

Se questa data sarà confermata nella versione definitiva del decreto, significa anche che da quella stessa data non si potrà più fare domanda per il reddito di cittadinanza. Nulla cambia per chi nel frattempo lo sta percependo. Questi lo continueranno ad avere fino alla naturale scadenza prevista. Poi se si hanno i requisiti si potrà fare domanda per la MIA.

Le principali differenze stanno nei requisiti. Si tratta di differenza che, se messe a confronto, ci accorgiamo che riducono la platea dei possibili beneficiari della nuova misura rispetto a quelli del reddito di cittadinanza. Ad ogni modo anche chi farà domanda per il nuovo sussidio dovrà firmare il patto lavoro.

MIA e Reddito di cittadinanza: come cambia il requisito ISEE

Anche per aver diritto alla MIA, così come previsto per il reddito di cittadinanza, è necessario rispettare un requisito ISEE.

Il reddito di cittadinanza chiede che l’ISEE del nucleo familiare sia inferiore a 9.360 euro (in presenza di minorenni, si considera l’ISEE per prestazioni rivolte ai minorenni). Per la nuova misura di inclusione attiva, invece, il valore dell’ISEE, in corso di validità, non deve essere superiore a 7.200 euro.

Dunque, un soglia ISEE più bassa che taglierà fuori dalla misura coloro che rientrano nella fascia ISEE che va da oltre 7.200 euro e fino a 9.630 euro.

Soggetti, che invece, potrebbero oggi avere il reddito di cittadinanza.

Il patrimonio immobiliare

Cambia leggermente anche il requisito del patrimonio immobiliare. Il reddito di cittadinanza spetta a condizione che il un valore del patrimonio immobiliare del nucleo familiare, in Italia e all’estero, diverso dalla casa di abitazione, non superiore a 30.000 euro.

Per la MIA, invece, è necessario che il valore del patrimonio immobiliare, come definito ai fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione entro un valore ai fini IMU massimo di euro 150.000, non sia superiore ad euro 30.000.

Pertanto, mentre per il reddito di cittadinanza la casa di abitazione non viene proprio considerata, nella nuova misura inclusione attiva c’è anche l’abitazione principale. Anche se tale abitazione non sarà considerata entro un valore IMU fino a 150.000 euro.

Il reddito familiare e il patrimonio mobiliare nella MIA

Per la MIA è anche richiesto un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza. Qui, rispetto al reddito di cittadinanza sembra non cambiare nulla.

Nulla cambia nemmeno rispetto al patrimonio mobiliare. Anche per la misura di inclusione attiva, è richiesto che tale patrimonio (cioè i soldi che si hanno in posta, banca, ecc.) non sia superiore a 6.000 euro per il nucleo single, incrementato di 2.000 euro per ogni componenti il nucleo familiare successivo al primo (fino a massimo 10.000 euro). Incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo. I predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo.

Il possesso dei veicoli e imbarcazioni

Infine, anche per la nuova MIA è richiesto che nessun componente del nucleo familiare sia in possesso di uno o più dei seguenti beni:

  • autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc. immatricolati la prima volta nei ventiquattro/trentasei mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente
  • navi e imbarcazioni.

Inoltre, il richiedente la MIA, come per il reddito di cittadinanza, non deve risultare sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, nonché esser stato condannato in via definitiva, nei dieci anni precedenti la richiesta.