Non è un caso che, a ridosso delle festività natalizie, giungano in redazione molte richieste di consulenza in merito alla maturazione delle ferie. Questo infatti, dopo l’estate, è uno dei momenti dell’anno più gettonati per la richiesta di ferie. Oggi rispondiamo al dubbio di una lettrice di nome Roberta, in merito alla maturazione delle ferie durante il primo anno di contratto:

Buon pomeriggio,
Avrei bisogno di alcuni chiaramenti in merito alle ferie, per potere organizzarmi tempestivamente.
Ho il contratto a tempo indeterminato part time nel settore delle Telecomunicazioni dal 1 marzo 2018.
A tal proposito pongo due domande:

– Essendo stata contrattualizzata a partire dall’ 1 marzo 2018, l’ anno di maturazione delle ferie si intende fino a marzo 2019 o fino a dicembre 2018 o fino ad altra data?
– Le ferie non godute durante l’anno di maturazione vanno perse oppure esiste un termine entro cui è possibile utilizzarle? E se c’è, qual è nel mio caso?

In attesa di una risposta, vi ringrazio per il vostro tempo e la vostra considerazione.
Cordiali saluti”

Primo anno di contratto: si maturano meno ferie se l’assunzione non è a gennaio?

Se non diversamente previsto dai contratti collettivi del lavoro, le ferie maturano in misura proporzionale all’attività lavorativa effettivamente prestata, nel senso che il lavoratore cumula un numero di giorni di ferie che è proporzionale ai giorni di lavoro.

A tal proposito però ricordiamo che in casi di assenza per congedo, malattia o infortunio, le ferie maturano ugualmente.

Il periodo di riferimento per la maturazione delle ferie (minimo 4 settimane di cui due consecutive) è di dodici mesi, generalmente fatto coincidere dalla contrattazione collettiva in con l’inizio e la fine dell’anno civile (tuttavia può risultare disposizione diversa da contratto in questo senso). Chi ha lavorato per un periodo di durata inferiore, matura ratei ferie in misura proporzionale (ma si contano solo le frazioni di mese di almeno 15 giorni).

In caso di assunzione o di cessazione del rapporto in corso d’anno, dunque il lavoratore avrà diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionale al periodo di servizio effettivamente prestato.

Per rispondere in maniera completa alla domanda della nostra lettrice inoltre, precisiamo che non sono previste regole diverse per il part time orizzontale (ad esempio per chi lavora 4 ore al giorno invece che 8); al contrario i dipendenti con contratto part time verticale o misto, maturano le ferie in modo proporzionale ai soli giorni in cui hanno effettivamente prestato servizio.

Ferie residue: scadenza per il godimento

In chiusura rispondiamo all’ultimo dubbio della nostra lettrice: qual è la scadenza per godere delle ferie residue? Sappiamo che quello delle ferie è un diritto irrinunciabile e, per questo motivo, salvo l’ipotesi di ferie residue al momento della cessazione del contratto, non possono essere monetizzate. La regola vuole che almeno due settimane consecutive di ferie siano smaltite nel corso dell’anno in cui vengono maturate (si veda in proposito articolo 10 del Decreto Legislativo 66/2003); le restanti due settimane possono essere richieste entro 18 mesi successivi. Ma il godimento minimo nell’anno di maturazione di due settimane può essere ridotto e la scadenza dei diciotto mesi può essere dilatata, se ricorrono esigenze aziendali, su richiesta del datore di lavoro.