Al fine di consentire il versamento, tramite il modello “F24 ELIDE”, delle somme dovute per la definizione da parte di coloro che vogliono mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica, con ala Risoluzione n. 16/E del 31 marzo 2020 l’Agenzia delle Entrate ha istituito l’apposito codice tributo. Ci si riferisce ai c.d. “Incentivi conto energia”, previsti dall’articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.

157, ai sensi del quale è stabilito che il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica (GSE) è subordinato al pagamento di una somma determinata applicando, alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali, l’aliquota d’imposta pro tempore vigente. Chi intende avvalersene deve, in ogni caso, presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle Entrate (le modalità di presentazione ed i contenuti della comunicazione sono stati definiti con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 6 marzo 2020).

Compilazione e versamento

Il versamento della somma dovuta va fatto con F24 Elementi identificativi, in cui andrà riportato il codice tributo stabilito con il documento di prassi di cui in premessa, ossia “8200” denominato “Definizione incentivi conto energia – articolo 36, comma 2, del decreto-legge 26/10/2019, n. 124”. Questi va inserito nella colonna “importi a debito versati”, avendo poi cura di indicare nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che effettua al versamento;

Nella sezione “ERARIO ED ALTRO”, andrà poi riportato:

  • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
  • nel campo “codice”, il codice tributo “8200”;
  • nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui si effettua il pagamento, nel formato “AAAA”.

Non vanno valorizzati, invece, il campo “elementi identificativi”,  ed i campi “codice ufficio” e “codice atto”.

Il versamento di quanto dovuto va eseguito entro il 30 giugno 2020 e non è ammessa la possibilità di compensazione con eventuali crediti d’imposta (paragrafo 5.2. Provvedimento Agenzia delle Entrate del 6 marzo 2020). La posizione del contribuente si perfeziona con il pagamento integrale dell’importo dovuto e con la presentazione della comunicazione (da inviarsi esclusivamente tramite PEC all’Ufficio competente dell’Agenzia delle entrate in base al domicilio fiscale ed anch’essa da presentarsi entro il 30 giugno prossimo).