Nelle regole generali che sottostanno al mantenimento dei figli di coppie divorziate, le spese sanitarie e odontoiatriche dei minori rientrano di norma nelle spese straordinarie. Questo significa, dal punto di vista di chi è tenuto al pagamento, che non rientrano nella copertura dell’assegno di mantenimento. Tuttavia, come ha chiarito una importante sentenza in materia (ordinanza n. 1070/2017), ci sono delle eccezioni.

Mantenimento figli: quali sono le spese straordinarie

La vicenda specifica muove dalla domanda avanzata da una donna per farsi corrispondere dall’ex marito, tenuto già al pagamento dell’assegno di mantenimento per le spese ordinarie ovviamente, alcune spese effettuate per i figli e considerate, a suo parere, come straordinarie.

L’uomo però ha contestato davanti ai giudici proprio la natura di straordinarietà di queste voci sostenendo che rientrassero nella copertura dell’assegno. Tra queste ad esempio la retta della scuola materna privata e alcuni ticket per spese mediche o del dentista che, non essendo dovute a visite improvvise per emergenza, potevano dunque essere programmate e fatte rientrare nel bilancio familiare. A confermare il fatto che si trattasse di visite di routine secondo l’uomo anche l’importo modesto del ticket. E la Cassazione, con sentenza che sta facendo discutere, ha dato ragione alla controparte chiarendo appunto che le spese sanitarie e odontoiatriche per i figli non rientrano sempre nell’elenco delle spese straordinarie per i figli.
I giudici invece non hanno dato ragione al padre per quanto riguarda la retta della scuola, posto che inizialmente lui stesso aveva dato il consenso per la frequenza (poi revocato sulla base di considerazione soggettive sulla frequenza).

Gli Ermellini definiscono come spese straordinarie da coprire extra rispetto all’assegno di mantenimento tutte quelle che “per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, talché la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno posto a carico di uno dei genitori può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’articolo 316 c.

c. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonché recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno cumulativo, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti”.

Spese straordinarie figli e mantenimento: regole ed eccezioni

Concludendo quindi possiamo precisare che nell’assegno di mantenimento dei figli rientrano le spese ordinarie. Quelle straordinarie in linea di massima devono essere concordate con l’altro genitore prima dell’esborso ma può accadere che, proprio perché urgenti e strettamente necessarie per il figlio, debbano essere autorizzate autonomamente dal genitore collocatario (e pagate in ogni caso al 50%).

Per domande in merito alla distinzione tra spese ordinarie e straordinarie in relazione al mantenimento dei figli scrivete in redazione all’indirizzo [email protected].