Malattia e legge 104, il quesito di un nostro lettore:

Sono un lavoratore in una clinica privata accreditata. Mi hanno riconosciuto una invalidità temporanea al 100% sino ad ottobre 2018 la 104 e la legge 68. Ho fatto domanda di invalidità ordinaria e ricevo un’assegno che scade a maggio 2018. Sono in stato di gravità grave art 3 comma 3.  Sono in malattia dal 6/4/2017 . Tutti mi stanno dicendo di rientrare a lavoro perché rischio il licenziamento, ma la realtà è  che la chemio mi ha reso debole e continuo ad avere crisi d’aria affanno e stanchezza. Ho provato a consegnare la documentazione in clinica ma il medico non si è ancora espresso dichiararsi idoneo e quindi a rientrare o a considerarmi ancora convalescente.

Risposta

La normativa vigente chiarisce che è possibile licenziare, nel caso si superamento del periodo i comporto anche il lavoratore invalido inserito nelle categorie protette.

Ad eccezione che le assenze per malattia non siano collegate alla patologia invalidante. Quindi, il lavoratore che supera il periodo di comporto perché la sua malattia è derivante dalla sua patologia, non può essere licenziato. La normativa in questo caso non viene applicata.

Si è espressa in merito anche la Corte di Cassazione con la sentenza n.  9395/2017, che ha precisato che il lavoratore portatore di handicap deve essere tutelato rispetto a tutti gli altri dipendenti, anche nel caso del superamento del periodo di comporto. Pensione inabilità e assegno invalidità civile malati oncologici: come e quando fare richiesta

Per periodo di comporto si intende il lasso di tempo in cui il lavoratore è in malattia e conserva il posto di lavoro, infatti il datore di lavoro non può procedere al licenziamento.

Se hai domande o dubbi, contattami: [email protected]

Visto il sempre crescente numero di persone che ci scrivono vi chiediamo di avere pazienze per la risposta, risponderemo a tutti”.

Fonte

Sentenza Cassazione n.

  9395/2017 del 12.04.2017

SuperAbile Inail