“La malattia è il lato notturno della vita, una cittadinanza più onerosa. Tutti quelli che nascono hanno una doppia cittadinanza, nel regno della salute e in quello della malattia. Preferiremmo tutti servirci soltanto del passaporto buono, ma prima o poi ognuno viene costretto, almeno per un certo periodo, a riconoscersi cittadino di quell’altro paese“, affermava Susan Sontag.

La salute è indubbiamente una delle risorse più importanti per ognuno di noi. Non vi è denaro o bene materiale che tenga. Niente è fondamentale come la salute.

Non sempre però le cose vanno sperato e in alcuni casi ci si ritrova alle prese con malattie di vario tipo. Una situazione indubbiamente poco piacevole per cui non è possibile recarsi sul posto di lavoro. Un aspetto, quest’ultimo, che è bene non prendere alla leggera, poiché in questi casi l’assenza per malattia non viene pagata. Ecco di quali si tratta.

Malattia, in questi casi l’assenza non è retribuita e si rischia di perdere il posto di lavoro

L’assenza per malattia non viene sempre pagata. Entrando nei dettagli su può distinguere la malattia in tre differenti periodi, ovvero: i primi 3 giorni, gli altri 180 giorni e il periodo successivo. Ebbene, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale indennizza solamente i 180 giorni successivi al terzo giorno di malattia. I giorni antecedenti e il periodo successivo, invece, potrebbero essere non retribuiti. Questo dipende da quanto previsto dal contratto collettivo di riferimento.

La maggior parte dei contratti collettivi prevede che debba essere il datore di lavoro a pagare i giorni di carenza, ovvero i primi tre giorni di malattia. Sempre i contratti collettivi, inoltre, stabiliscono l’importo da corrispondere. Alcuni prevedono che il lavoratore abbia diritto al 100% della retribuzione che percepisce di solito. Secondo altri, invece, hanno diritto ad una percentuale più bassa. Difficilmente i contratti collettivi prevedono il pagamento dell’assenza per malattia una volta trascorsi 180 giorni.

Proprio al raggiungimento di tale soglia, quindi, è molto probabile che la malattia non venga più pagata. Se tutto questo non bastasse, superato questo lasso di tempo c’è anche chi rischia di perdere il posto di lavoro. In ogni caso, onde evitare spiacevoli sorprese e sapere se a quale importo si ha diritto, bisogna far riferimento al Ccnl. Sempre quest’ultimo stabilisce anche il periodo di comporto, ovvero il lasso temporale in cui il lavoratore assente per malattia non può essere licenziato.

Questo a prescindere dalla possibilità che abbia diritto o meno al pagamento dell’indennità. In genere il periodo di comporto coincide con i 180 giorni pagati dall’Istituto di previdenza, ma può essere anche più lungo. In tal caso il lavoratore non avrà dritto alla retribuzione per un certo periodo di tempo, ma quantomeno non rischia di perdere il posto di lavoro.

Indennità di malattia per lavoratori dipendenti: quanto spetta

I periodi di assenza per malattia possono essere attestati con uno o più certificati. In presenza di valida documentazione possono essere pagati anche i periodi in ricovero ordinario o in day hospital. Ma quanto spetta? Ebbene, come si evince dal sito dell’Inps:

In linea generale, l’indennità è corrisposta ai lavoratori dipendenti nella misura del:

  • 50% della retribuzione media giornaliera, dal quarto al ventesimo giorno;
  • 66,66% dal ventunesimo al centottantesimo giorno“.

Entrando nei dettagli, ad esempio spetta:

  • “all’80% per tutto il periodo di malattia per i dipendenti di pubblici esercizi e laboratori di pasticceria;

  • ai 2/3 della misura normalmente prevista (circolare n. 134368/1981) per i disoccupati e sospesi dal lavoro;

  • ai 2/5 per tutto il periodo di degenza ospedaliera, escluso il giorno delle dimissioni per il quale viene applicata la misura intera secondo le percentuali sopra indicate per i ricoverati senza familiari a carico”.

Stabilire a priori l’importo dell’indennità di malattia, quindi, non è possibile.

Questo infatti differisce in base al tipo di lavoro svolto e a quanto predisposto dal Ccnl di competenza.