Malattia: Buongiorno, le pongo un quesito: faccio una terapia salvavita ormonale con la quale tengo il psa basso visto che il linfonodo non è operabile , pertanto ogni 4 settimane faccio questa terapia salvavita,  la quale mi da disturbi fisici correlati alla terapia. Faccio sempre domanda in ufficio per il giorno della terapia, ma lo stesso giorno mi reco dal mio medico di base  perché accuso malesseri dovuti alla terapia, la quale mi dà dei giorni di riposo con la diagnosi dei sintomi. L’ufficio deve far ricadere questi giorni  non decurtabili ai fini finanziari? Inoltre questi giorni di malattia debbono essere contati nei giorni di malattia che noi statali abbiamo? Grazie aspetto risposta

Malattia nel pubblico impiego e decurtazione

Ai dipendenti pubblici anche se riconosciuti invalidi e/o portatori di handicap (legge 104/92) si applica la riduzione del trattamento economico nei primi 10 giorni di assenza per malattia prevista dal Decreto Legge n.

112/2008 (decreto Brunetta).

Come opera la decurtazione

Con la circolare n. 8/2008 il Dipartimento della Funzione Pubblica precisa che la decurtazione è “permanente” nel senso che la trattenuta opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l’assenza si protrae per più di dieci giorni con la precisazione che decorsi i dieci giorni si applicherà il regime giuridico – economico previsto dai CCNL ed accordi di comparto per le assenze per malattia.

La decurtazione opera in tutte le fasce retributive previste dai CCNL in caso di assenza per malattia. I CCNL già disciplinano una decurtazione retributiva che è di diversa entità a seconda dei periodi di assenza. Queste decurtazioni non sono state soppresse dalla nuova disciplina e permangono, cosicché la trattenuta di cui al comma 1 dell’art. 71 opera per i primi dieci giorni sovrapponendosi al regime contrattuale relativo alla retribuzione in caso di malattia.
La decurtazione si applica anche in caso di imputazione a malattia delle assenze per visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici.

Decurtazione e congedo per cure

Il D.Lgs 119 del 18 Luglio 2011 prevede che “i lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento possono fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure per un periodo non superiore a trenta giorni”, non computabile nel periodo di comporto per malattia individuato dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

I giorni di assenza del congedo per cure vengono retribuiti dal datore di lavoro con le regole delle assenze per malattia (art. 7 – comma 3 Decreto Legislativo 119/2001).

Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 10/2013 ribadisce che l’indennità per congedo per cure va calcolata secondo il regime economico delle assenze per malattia. Nello stesso interpello il Ministero del Lavoro sostiene che, ai fini della corretta determinazione del trattamento economico corrispondente, appare possibile intendere la fruizione frazionata dei permessi come un solo episodio morboso di carattere continuativo, in quanto connesso alla medesima infermità invalidante riconosciuta.

Incidenza su pensione e T.F.R.

L’INPDAP, con la Circolare n. 13 del 28 maggio 2009, ha precisato che la decurtazione della retribuzione durante i primi 10 giorni di malattia, prevista dall’articolo 71 del D.L. n. 112/2008, non produce effetti né sull’importo della pensione né sul trattamento di fine rapporto (T.F.R.).

Fonte: SuperAbile; Inps; Circolari Funzione Pubblica; Inpdap