È possibile licenziare un invalido per le troppe assenze da malattia? A fare chiarezza su questo aspetto ci ha pensato la Cassazione con una sentenza recente.

Quando si può licenziare

Secondo la sentenza n. 9395/2017 del 12.04.2017, è possibile licenziare un invalido iscritto al nelle categorie protette, solo se le assenze per malattia superano il periodo di comporto e non hanno legami con l’invalidità. In sintesi, se si supera il periodo di comporto è possibile licenziare l’invalido ma a patto che le assenze non siano legate allo stato di invalidità.

Il comporto è il periodo limite entro il quale ci si può assentare per malattia senza perdere il posto di lavoro, limite che una volta superato determina il licenziamento. La risposta data dalla Cassazione tenta, insomma, di conciliare le parti. Da un lato salvaguardare la produzione aziendale, dall’altro tutelare l’invalido, che fa parte delle categorie protette, con delle norme speciali.

Si può licenziare l’invalido solo se: le assenze hanno superato il periodo di comporto e tali assenze non sono legate con l’invalidità. Ad esempio, un invalido che ha un incidente stradale e deve rimanere a casa per molti mesi. Nel caso di rapporto di lavoro fissato con l’invalido assunto necessariamente per essere inserito nelle categorie protette, le assenze per malattia legate alle sua condizione non determinano il periodo di comporto mentre se le assenze fanno riferimento ad altre malattie, l’invalido viene trattato come tutti gli altri lavoratori e può essere licenziato. Quindi, tutte le possibili malattie non congiunte a quella “invalidante”, ossia quella senza la quale il dipendente non sarebbe stato assunto con “privilegio” non contano ai fini della tutela dell’invalido.