Il decreto liberalizzazioni, il dl n. 1 del 2012 apre allo sviluppo della concorrenza, molti settori come carburanti e gas. L’obiettivo è il risparmio per i consumatori, in seguito alle drastiche misure introdotte precedentemente con la Manovra Monti, il dl 201 del 2011 convertito in legge n. 214 del 2011. Tra le varie misure toccate, improntate all’obiettivo di risparmio effettivo per i consumatori cittadini italiani,si segnalano le disposizioni riguardanti l’energia e collocate al Capo Quarto del dl n. 1/2012.

Vediamo brevemente i punti che vengono toccati  nel settore energetico, per comprendere davvero se ci possa essere o meno un risparmio nei consumi, consumi che sono necessari.

  

BOLLETTA GAS E LUCE: ADEGUAMENTO AGGANCIATO ALL’EUROPA

In primo luogo vengono disposti nuovi criteri di calcolo per gli adeguamenti trimestrali decisi dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (Aeeg), da agganciare ai prezzi reali del metano in Europa e non ai contratti take or pay siglati dai grandi operatori con i fornitori internazionali.

 

COSTO GAS NATURALE PER IMPRESE: SI CERCA DI RIDURRE LA SPESA

Assegnate per l’offerta alle imprese di servizi integrati di trasporto a mezzo gasdotti esteri, di rigassificazione con stoccaggio di gas naturale, finalizzati a consentire il loro approvvigionamento di gas naturale dall’estero, le  capacità di stoccaggio di gas naturale che si rendono disponibili a seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio strategico nonché delle nuove modalità di calcolo degli obblighi di modulazione stabilite in base ai criteri determinati dal Ministero dello sviluppo economico (ai sensi dell’art. 18, comma 2, D.lgs. 164/2000) o, secondo criteri di sicurezza degli approvvigionamenti e di politica industriale stabiliti nello stesso decreto.

 

SEPARAZIONE ENI SNAM RETE GAS: UNA RIVOLUZIONE TROPPO FUTURA

La disposizione contenuta nel Capo IV del dl liberalizzazione in questo caso si apre stabilendo che in realtà la scelta della separazione proprietaria era stata già definita con la legge n.

290/03, che aveva disposto che “nessuna società operante nel settore della produzione, importazione, distribuzione e vendita dell’energia elettrica e del gas naturale, anche attraverso società controllate o controllanti (…) possa detenere, direttamente o indirettamente, a decorrere dal 1° luglio 2007, quote superiori al 20 per cento del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale” .

Questo termine era stato spostato al 31 dicembre 2008 (con la finanziaria 2006) e successivamente, a 24 mesi dall’emanazione di uno specifico DPCM, tuttora non emanato ( con la finanziaria 2007).

Il nuovo disposto normativo prevede che tale DPCM, volto a promuovere la separazione proprietaria di Snam Rete Gas da Eni spa, debba essere emanato entro 6 mesi dall’entrata in vigore del presente decreto sulle liberalizzazione.

 

SVILUPPO DI RISORSE ENERGETICHE NAZIONALI STRATEGICHE 

Al fine di favorire gli investimenti di sviluppo delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi, garantendo maggiori entrate per lo Stato, viene affidato ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (da emanare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dal presente decreto) il compito di individuare le maggiori entrate per lo sviluppo di progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi e dei territori limitrofi.

 

LIBERALIZZAZIONE DISTRIBUTORI CARBURANTI: TROVATO UN DIFFICILE EQUILIBRIO

Di fondamentale importanza è la previsione collocata all’articolo 18 del dl liberalizzazione che stabilisce come sia concessa ai gestori la facoltà di accordarsi per riscattare gli impianti a equo indennizzo sulla base di criteri che verranno stabiliti dal ministero dello sviluppo. La libertà di approvvigionarsi all’ingrosso viene concessa per il 50% dell’erogato ai soli gestori proprietari dell’impianto.

I titolari degli impianti ed i gestori degli stessi, da soli o in società cooperative, possono accordarsi per effettuare il riscatto degli impianti da parte del gestore, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti e del fatturato.

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto adotta misure affinché nei codici di rete siano previste modalità per accelerare i tempi di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione di metano per uso autotrazione alla rete di trasporto o di distribuzione di gas e per ridurre gli stessi oneri di allacciamento, in particolare per le aree dove tali impianti siano presenti in misura limitata. Vengono infine consentite nei grandi impianti di distribuzione di carburante con una superficie minima di 1.500 mq le attività non oil. L’apertura al mercato viene sancita anche dalla norma successiva, l’articolo 19 che stabilisce come al comma 7 dell’art. 28 del D.L. 98/2011 viene previsto che, laddove presenti, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, non possono essere posti vincoli o limitazioni all’utilizzo continuativo, anche durante l’orario di apertura, delle apparecchiature selfservice.

 

PREZZO CARBURANTI: PIU’ CHIAREZZA PER IL CONSUMATORE 

La tutela del consumatore passa dalle informazioni che a questo vengono fornite. Così si stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico, tramite decreto (da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto) dovrà definire la nuova metodologia di calcolo del prezzo medio del lunedì da comunicare al Ministero dello sviluppo economico per il relativo invio alla Commissione Europea, basata sul prezzo offerto al pubblico con la modalità di rifornimento senza servizio per ciascuna tipologia di carburante per autotrazione.

Entro sei mesi dalla stessa data, con uno o più decreti del Ministero dello sviluppo economico sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al secondo periodo dell’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in ordine alla cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti.

 

MERCATO ENERGIA ELETTRICA DISPOSIZIONI PER ACCRESCERE LA CONCORRENZA 

Oltre ai carburanti, i risparmi per i cittadini passano anche dall’energia elettrica. Così sempre nel Capo IV del dl liberalizzazione si prevede che al fine di contrastare la tendenza alla crescita dei prezzi per l’energia elettrica viene conferito al Ministro per lo sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, il compito di definire un atto di indirizzo per una revisione complessiva della disciplina di riferimento per il mercato elettrico. Al fine di contrastare l’aumento dei costi relativi alla gestione della sicurezza del sistema, sono anticipati i tempi di attuazione di quanto previsto nel decreto legislativo n. 28/2011, nella parte in cui attribuisce all’Autorità per l’energia elettrica e il gas il compito di effettuare, entro il 30 giugno 2013, un’analisi quantitativa degli oneri derivanti dal dispacciamento della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile non programmabile. Il termine viene così anticipato al 28 febbraio 2012, a seguito del quale la medesima Autorità potrà adottare rapidamente, entro i successivi sessanta giorni, gli interventi più utili a dare flessibilità e sicurezza al sistema, riducendo i costi per gli oneri di sistema e per le aree territoriali che presentino una più elevata concentrazione di impianti non programmabili, ossia eolico e fotovoltaico.

Da ultimo si prevede che allo scopo di correggere l’asimmetria informativa oggi esistente tra i distributori e le società di vendita, il dl liberalizzazione dispone che il Sistema Informatico integrato istituito presso l’Acquirente unico, oltre a contenere i dati identificativi dei clienti finali, contenga anche dati relativi alla misura dei consumi dell’energia elettrica e del gas. E’ l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas che deve adeguare i propri provvedimenti in materia entro due mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione, in modo da favorire la trasparenza informativa e l’accesso delle società di vendita ai dati gestiti dal Sistema informatico Integrato. 

 

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