I casi di minori affetti da problematiche che possono sfociare nella Legge 104, o nella necessità di un insegnante di successo sono tanti. Come sempre quando si parla di menomazioni, invalidità, problemi di salute e così via dicendo, il parere dei medici e degli esperti è sempre necessario.

Il consiglio di specialisti del settore è sempre opportuno

Una nostra lettrice ci chiede un parere sulla situazione che riguarda sua figlia, che ha dei problemi, crediamo di apprendimento. Non avendo chiara la patologia della piccola, non possiamo approfondire l’argomento nello specifico.

Ma se la signora ci chiede della Legge 104, possiamo benissimo spiegarle come fare per, eventualmente, rientrare in questa normativa di favore.

“Ho una bimba di 6 anni e mezzo alla quale è stato riscontrato da quando aveva 4 anni un ritardo del linguaggio. Adesso questo problema l’abbiamo in parte risolto. La bimba fa logopedia. A dicembre scorso ero disperata in quanto non capivo cosa facesse a scuola e così ho fatto la domanda per il sostegno. La scuola oggi ha riconosciuto 8 ore, perché mia figlia ha avuto problemi di apprendimento e di spazialità (a settembre quando è iniziata la scuola). Adesso la bimba è cresciuta si è allineata alla classe, ancora non è totalmente autonoma ma lavora, capisce la consegna e si adopera per portare a termine ciò che gli è stato chiesto, soprattutto in matematica.

A breve avrò dall’Umee l’appuntamento per la valutazione. Adesso mi chiedo se è giusto affiancare l’insegnante di sostegno a mia figlia e se io a questo punto posso richiedere la 104. Non so neanche io cosa è più giusto fare.”

Problemi di apprendimento e legge 104, non sempre è possibile il connubio

La nostra lettrice ci chiede un consiglio sul da farsi, per via delle problematiche della figlia, che sembra, fortunatamente, siano sempre meno gravi. Un parere sanitario, medico o che riguarda lo specifico dei disturbi della piccola, non può essere dato da chi, come noi, si occupa tendenzialmente di fisco, tasse e pensioni.

Va detto comunque che l’insegnante di sostegno è una figura collegata alla celebre Legge 104. Infatti la figura dell’insegnante di sostegno è nata con la legge 104 del 1992. Ovvero il contenitore di normative, agevolazioni e strumenti idonei ad agevolare la vita dei soggetti affetti da handicap. E se l’invalido è un bambino, ecco che la figura dell’insegnante di sostegno è perfettamente calzante. Questo insegnante è destinato a bambini con problematiche tanto di natura fisica, che psichica (o sensoriale).

Dalla legge 104 alla legge 170

Va detto che la figlia della nostra lettrice non può essere considerata come invalida a tal punto da farla rientrare nei benefici specifici della Legge 104. Per esempio, gli affetti da DSA, ovvero da Disturbi dell’apprendimento, e ci sembra che sia il caso del nostro quesito, sono tutelati dalla Legge 170 del 2010. In questo caso la figura dell’insegnante di sostegno non c’è. In effetti ci sono solo una serie di misure che devono essere fornite, a chi è affetto da DSA, dagli stessi insegnanti di classe. Ripetiamo, si parla di disturbi di salute, che dovrebbero essere affrontati in ambienti adatti a questo genere di problematiche. Ecco perché non possiamo che consigliare alla nostra lettrice letture tecniche come quelle inserite sul sito “edscuola.it“.

Ecco quando il disabile rientra nei benefici delle legge 104

Per quanto concerne la Legge 104 invece, possiamo sicuramente rispondere più approfonditamente alla nostra lettrice. Perché parliamo di una legge che ha come oggetto la tutela del disabile a tutti i livelli e un sostegno affinché lo stesso portatore di handicap possa avere la giusta autonomia. Tra permessi dal lavoro, agevolazioni fiscali, rimozione delle barriere architettoniche, acquisti agevolati di dispositivi medici, mezzi informatici e perfino auto, la legge è di una vastità pronunciata.

Si ricorda che i benefici della Legge 104 riguardano, come si legge sul sito “infohandicap.org”, i soggetti che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa. Problematiche tali da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

La procedura da effettuare tra medico curante, commissione ASL e INPS

L’accertamento dell’handicap di una persona, minore o no, non può che passare da una apposita visita presso una altrettanto apposita commissione medica. In ogni Azienda Sanitaria Locale (ASL), infatti, è presente una commissione medica per le invalidità civili. Ed è proprio la Legge 104, all’articolo n° 4, a stabilire questa come unica via per il riconoscimento della disabilità di un soggetto. Naturalmente gli interessati devono inoltrare domanda all’INPS. Con una procedura particolare che parte sempre dal certificato medico introduttivo. Un certificato che deve essere rilasciato dal medico di famiglia. Il certificato medico è telematico e il richiedente non deve fare altro che procedere, dopo il certificato prima citato, a presentare domanda tramite patronato, CAF o associazione di categoria.

Il rilascio del verbale della commissione medica delle ASL

L’interessato deve presentare domanda telematicamente e collegarla, sempre in maniera digitale, al certificato stesso. A domanda inoltrata, il richiedente, o il genitore nei casi di soggetti disabili minorenni, riceverà un messaggio dall’INPS con una data per effettuare la visita. Solo dopo la visita, in base alla gravità delle patologie del disabile, la commissione rilascerà un verbale in cui, oltre al grado di invalidità certificato, ci sarà il richiamo, eventuale, alla concessione dei benefici della Legge 104.