Congedo straordinario legge 151 per il caregiver: Buonasera, siamo una coppia sposata residente a Cagliari, entrambi abbiamo 46 anni, mia moglie è stata ricoverata dal 05/11/2018 al 07/01/2019 presso il Policlinico San Matteo di Pavia nel reparto di ematologia per una leucemia acuta indifferenziata. Attualmente è in dimissione protetta e di conseguenza abbiamo dovuto affittare una casa qua a Pavia, (non è in condizione di viaggiare) ogni settimana ci rechiamo presso la stessa struttura per il controllo ematologico, dove viene valutata la condizione di salute e l’eventuale necessità di essere ricoverata, lei dovrà affrontare il trapianto di midollo, ma non si sa di preciso fra quanto, dipende da diversi fattori (donatore, condizione di salute idonea etc.etc.). La domanda è questa: posso richiedere il congedo straordinario? Io sono attualmente dipendente di una società privata, con un contratto a tempo indeterminato. La ringrazio anticipatamente per l’attenzione. Cordiali saluti.

Congedo legge 151 per assistere il familiare con handicap grave (legge 104)

La normativa prevede che per poter richiedere il congedo straordinario (D.Lgs 151/01) per assistere il familiare, vi siano le seguenti condizioni:

  • abbia la certificazione di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3 Legge 104 del 1992);
  • non sia ricoverato a tempo pieno, intendendosi con ciò, il ricovero per le intere ventiquattro ore presso strutture ospedaliere o simili, sia pubbliche che private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa.

Beneficiari

Possono fruire del congedo straordinario retribuito della durata di due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa, introdotto dall’art.

42 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.151, i lavoratori dipendenti che assistono il familiare con certificazione di handicap grave (legge 104 art. 3 comma 3). Possono farne richiesta i lavoratori dipendenti anche se a tempo determinato entro la durata del rapporto stesso. Sono esclusi i lavoratori domestici, i lavoratori a domicilio e gli agricoli giornalieri.
Si tratta di un istituto previsto solo per lavoratori dipendenti, non per lavoratori autonomi.

Congedo straordinario e patologie invalidanti

Per l’individuazione delle patologie invalidanti le circolari fanno riferimento al Decreto interministeriale 21 luglio 2000, n. 278 che regolamenta la fruizione dei congedi per eventi e cause particolari. Si tratta nello specifico di:

  • patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
  • patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
  • patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
  • patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
    Come espresso nella Circolare INPDAP 14 febbraio 2011, n. 1 (punto 2.1) la sussistenza delle patologie invalidanti dovrà risultare da idonea documentazione medica che dovrà essere acquisita e valutata dall’ufficio di appartenenza del richiedente.

La circolare INPS 32/2012 indica le modalità di presentazione della documentazione sanitaria, rilasciata dal medico specialista del servizio sanitario nazionale o da medico convenzionato o dal medico della struttura sanitaria in caso di ricovero, che deve essere inviata in busta chiusa all’Unità Operativa Complessa / Semplice (UOC/UOS) territorialmente competente.

Congedo straordinario con legge 104: eccezioni

Lei può fare richiesta del congedo legge 151 se in possesso della documentazione richiesta, come sopra specificato. La circolare Inps 32/2012  al punto 6, introduce alcune eccezioni.

“Si ribadisce che per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa. A titolo esemplificativo, tenuto conto anche di quanto normativamente previsto per i permessi ex legge 104 del 1992, si elencano di seguito alcune ipotesi che fanno eccezione al requisito della assenza del ricovero a tempo pieno sia per quanto concerne i suddetti permessi (prolungamento del congedo parentale, riposi orari, permessi giornalieri) sia relativamente al congedo straordinario:

  • interruzione del ricovero a tempo pieno per necessità del disabile in situazione di gravità di recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie appositamente certificate (messaggio n. 14480 del 28 maggio 2010);
  • ricovero a tempo pieno di un disabile in situazione di gravità in stato vegetativo persistente e/o con prognosi infausta a breve termine (circolare n. 155 del 3 dicembre 2010, p.3);
  • ricovero a tempo pieno di un soggetto disabile in situazione di gravità per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare, ipotesi precedentemente prevista per i soli minori (circolare n. 155 del 3 dicembre 2010, p.3)”.

Come fare domanda

La presentazione delle domande del congedo straordinario (D.lgs 151/2001) deve essere effettuata in modalità telematica (circ. 171/2011) attraverso uno dei seguenti tre canali:

  • WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto – servizio di “Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito”;
  • Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
  • Contact Center Multicanale – attraverso il numero 803164 gratuito riservato all’utenza che chiama da telefono fisso e il numero 06164164 con tariffazione a carico dell’utenza chiamante abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari.

Fonte:

Circolari Inps;

Inail – SuperAbile

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Non si forniscono risposte in privato.”