Salve volevo chiederle un’ informazione riguardo la legge 104: mio papa’ e’ stato richiamato per la visita di revisione ma non e’ stato possibile perché’ ricoverato volevo chiederle per rinnovare la legge 104 come bisogna fare?

Revisione legge 104 in automatico

Oggi l’iter della revisione della legge 104 viene attivato direttamente dall’Inps e non dal fruitore. Proprio per questo gli effetti sono prorogati oltre il termine per la revisione dando la possibilità ai cittadini portatori di handicap di fruire dei benefici della legge fino al giorno della definizione del nuovo iter sanitario di revisione.

Così non era prima dell’entrata in vigore della legge 11/2014, quando l’autorizzato a fruire dei benefici della legge 104 non poteva continuare a fruirne nel periodo compreso tra la data di scadenza del verbale e il completamento dell’iter sanitario di revisione.

Cosa succede se non ci si presenta alla visita di revisione

La circolare Inps n. 127 del 08/07/2016, chiarisce che in caso di assenza a visita di revisione del disabile grave, in base all’esito della spedizione postale della convocazione, saranno posti in essere i seguenti adempimenti:

a) Nell’ipotesi di assenza a visita del disabile nei cui confronti sia stato accertato il buon esito della comunicazione postale (respinta al mittente, avvenuta consegna/ricevuta di ritorno, compiuta giacenza), la struttura Territoriale, tramite raccomandata A/R, informerà il disabile, il lavoratore e il datore di lavoro che, in caso di mancata presentazione di giustificazione per l’ assenza a visita entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione ovvero nell’ipotesi in cui la giustificazione presentata non sia valutata adeguata, rispettivamente, dal responsabile dell’Unità operativa medico legale o dal direttore di sede (o loro delegati), si procederà all’eliminazione della posizione amministrativa del disabile e conseguentemente, alla cessazione degli effetti dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata con decorrenza dal giorno successivo alla data dell’assenza alla visita di revisione.

Sarà, quindi, inviata la lettera di comunicazione al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro.

Qualora, invece, il disabile, al fine di giustificare la propria assenza a visita, presenti motivazioni di carattere sanitario o amministrativo, valutate adeguate rispettivamente dal responsabile dell’Unità operativa medico legale o dal direttore di sede (o loro delegati), questi ultimi potranno darne comunicazione all’U.O. medico legale al fine di consentire una seconda convocazione.

Quindi, nel caso specifico, potrà pensare la documentazione di ricovero di suo padre e attendere la seconda convocazione per revisione del verbale legge 104.

Esiti della convocazione

La circolare spiega tutte le possibili varianti degli esiti che potranno verificarsi alla nuova convocazione, ed esattamente:

  • all’esito dell’accertamento sanitario non è confermato lo stato di disabilità in situazione di gravità: in questo caso si procederà alla cessazione degli effetti dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata con decorrenza dal giorno successivo alla data di quest’ultimo accertamento, con conseguente invio della lettera di comunicazione al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro.
  • all’esito dell’accertamento è confermato lo stato di disabilità in situazione di gravità: in tale ipotesi la Struttura territoriale invierà al titolare dei permessi, al disabile e al datore di lavoro una lettera di comunicazione, tramite la quale saranno confermati gli effetti del provvedimento di autorizzazione a suo tempo rilasciato in base al verbale rivedibile, con decorrenza dal giorno successivo alla data di fine concessione riportata nel precedente provvedimento.
  • il disabile non si presenta all’accertamento sanitario: in questo caso si procederà  alla cessazione degli effetti dell’autorizzazione a suo tempo rilasciata con decorrenza dal giorno successivo alla data di dell’assenza alla prima visita di revisione, con conseguente invio della lettera di comunicazione al disabile, al lavoratore e al datore di lavoro.

Nel caso non arrivi l’esito postale per la convocazione visita revisione legge 104

In caso di mancanza di esito postale oppure di esito postale di “sconosciuto all’indirizzo”, “trasferito”, “indirizzo insufficiente”, le strutture territoriali saranno tenute ad effettuare i necessari controlli per verificare l’esattezza dell’indirizzo e individuare eventualmente il nuovo domicilio (es. tramite l’anagrafe comunale), dandone comunicazione all’U.

O. medico legale al fine di consentire una seconda convocazione. Nel caso in cui, invece, all’esito dei controlli sia confermata l’esattezza dell’indirizzo, si procederà analogamente ai casi di  assenza  a visita del disabile nei cui confronti sia stato accertato il buon esito della comunicazione postale (punto a).

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