Abbiamo visto più volte che la detassazione della pensione all’estero nei Paesi che hanno firmato la convenzione per evitare la doppia imposizione, è una prerogativa dei dipendenti privati. E’ giunto in redazione un quesito che propone il caso di un’insegnante indecisa se accettare o meno un lavoro nel comparto privato. La lettrice ci chiede, appunto, se l’accettazione e il cambio lavoro potrebbe comportare vantaggi in un’ottica pensionistica, qualora decida di trasferirsi all’estero dopo il lavoro. Il quesito è uno spunto per chiarire le regole sulla ricongiunzione pensione e del cumulo per i pensionati italiani all’estero.

Cumulo pensioni: quale tassazione si applica se ci si trasferisce all’estero?

Il regime di cumulo prevede che sia erogata una pensione unica, composta però da più quote distinte, tante quante sono le gestioni previdenziali a cui sono stati versati i contributi nell’arco della propria carriera. Ora il punto è: come si combina questo disposto con il limite dei trattati sulle doppie imposizioni fiscali che prevedono che la pensione dei dipendenti pubblici (ex Inpdap) resti soggetta alla tassazione in Italia?

A fare chiarezza su questo caso che oggi, con il dinamismo del mondo del lavoro, è tutt’altro che raro, è stato l’Inps con il messaggio numero 4029 del 30 ottobre 2018. L’Ente, richiamando a sua volta un chiarimento delle Entrate, ha precisato che l’agevolazione fiscale per la pensione all’estero potrà, in questi, casi, essere riconosciuta solamente per la quota che corrisponde ai contributi come lavoratore privato.

Immaginiamo il caso di una professoressa di 59 anni, entrata di ruolo da 13 anni ma con esperienza come dipendente privato per 22 anni. La lettrice avrebbe raggiunto i requisiti per l’uscita con opzione donna (58 anni, essendo dipendente, più 35 di contributi) oppure potrebbe attendere il compimento dei 62 anni (e 38 di contributi) e andare in pensione con la quota 100.

In risposta al quesito proposto, dunque, la quota di pensione derivante dai periodi di pubblico impiego resterà soggetta alla tassazione italiana mentre quella derivante dai periodi di lavoro “privato” sarà soggetta alla tassazione del paese estero di residenza. Più anni la richiedente avrà lavorato nel settore privato prima della pensione e maggiore risulterà lo sconto sulle tasse all’estero quando smetterà di lavorare.

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