Cosa rischia il datore di lavoro che assume in nero? Basta addurre il periodo di prova come scusante? La legge prevede che, prima di una qualsiasi instaurazione di un rapporto di lavoro, occorre darne preventiva comunicazione al Centro per l’impiego competente. In caso di inadempienza, il datore di lavoro ha 120 giorni di tempo per adempiere alla diffida. A chiarire i termini è il Comando Generale della Guardia di Finanza, con la nota n. 35237/2015 che riepiloga le novità introdotte dal D.

Lgs. n. 151/2015 all’art. 22 (maxisanzione del lavoro in nero). Voucher lavoro: come evitare il nero

Lavoro in nero: multe per i datori di lavoro

Lo scaglionamento aggiornato delle sanzioni per chi assume personale in nero è il seguente:

  • da 1.500 a 9.000 euro, per impieghi di risorse senza contratto a 30 giorni di effettivo lavoro;
  • da 3.000 a 18.000 euro, per casi da 31 a 60 giorni di effettivo lavoro;
  • da 6.000 a 36.000 euro, nel caso di impiego del lavoratore senza contratto per oltre 60 giorni di effettivo lavoro.

E’ prevista una maggiorazione del 20% se il lavoratore in nero è una persona straniera senza permesso di soggiorno.

Lavoro in nero: come evitare multe e sanzioni

Le predette sanzioni non si applicano se:

  • il datore di lavoro, in data antecedente al primo accesso ispettivo o alla convocazione a fronte di un tentativo di conciliazione di fronte alla DTL, abbia regolarizzato in modo spontaneo e completo, il rapporto di lavoro avviato senza ottemperare all’obbligo di preventiva comunicazione, per la sua intera durata;
  • gli adempimenti di carattere contributivo assolti in precedenza dal datore di lavoro manifestino la volontà di non occultare il rapporto, anche se qualificato in modo differente.

Lavoro in nero e periodo di prova: la diffida

La normativa attuale in tema di lavoro in nero e periodo di prova prevede la reintroduzione della diffida. In altre parole al datore di lavoro è consentito di regolarizzare la sua posizione provvedendo all’esecuzione di tutti gli adempimenti entro e non oltre 120 giorni dalla notifica del “verbale unico di accertamento e notificazione”.