Lavoro e demensionamento, il quesito di un nostro lettore:

Buonasera, spero tanto lei mi possa aiutare a capire un problema lavorativo.

Sono dipendente con contratto ccnl assunta come store manager 2 livello a causa dei gravi problemi famigliari ho richiesto di mia spontanea volontà un demensionamento da Store manager a commessa 20 ore.

A causa dell’ avanzata età di mia madre e seguendo personalmente mia sorella invalida al 100% art.3 che da sempre vive con me ho richiesto il congedo straordinario per poter dedicarmi a lei in vista anche di una operazione. Terminato il congedo straordinario vorrei riprendere il mio ruolo da Store manager anche se non nello stesso punto vendita anche in un altro.

C’e chi mi dice che avendo richiesto il demansionamento posso tornare in carica con la mansione abbandonata  e c’è chi dice di no. Mi rivolgo a lei nella speranza di far chiarezza.

La ringrazio anticipatamente.

Risposta

Analizziamo le nuove regole del demansionamento in base al Jobs Act, capitolo “Decreto di Riordino delle Tipologie Contrattuali e Disciplina delle Mansioni“.

L’articolo 3 detta la “Disciplina delle mansioni”, che prevede sia il demansionamento, che consiste nell’assegnazione a mansioni di livello inferiore a quelle previste all’atto dell’assunzione.  Analizzeremo anche se è possibile, nel capo specifico, ritornare alle mansioni precedenti prima del demensionamento.

Regole generali

L’articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente: “2103. Prestazione del lavoro. – Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all’inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria di inquadramento delle ultime effettivamente svolte In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore”.

Demansionamento ordinario

Il datore di lavoro può assegnare il lavoratore a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria.

Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall’assolvimento dell’obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell’atto di assegnazione delle nuove mansioni.

Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore possono essere previste dai contratti collettivi.

Riepilogando, in questi casi occorre verificare:

  • la presenza di una modifica degli assetti organizzativi aziendali;
  • il nesso tra i nuovi assetti e la posizione del lavoratore;
  • eventuali disposizioni analoghe nei contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali).

In queste ipotesi, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa.

Demensionamento straordinario

Il demansionamento diventa grave, quando può andare oltre il livello più in basso, oltre ad abbassare la categoria di due o più livelli inferiori, può abbassare , l’inquadramento e la relativa retribuzione del lavoratore.

La normativa prevede che nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro

Assegnazione a mansioni superiori

Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all’attività svolta e l’assegnazione diviene definitiva, salva diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi.

Il lavoratore non può essere trasferito da un’unità produttiva ad un’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario è nullo».

Conclusione

Le consiglio di rivolgersi al sindacato di categoria, molto dipende dagli disposizioni dei contratti collettivi e degli accordi aziendali presi al momento del demensionamento. La norma illustrata è quella attualmente in vigore con il Jobs Acts.

Se hai domande o dubbi, contattami: [email protected]

Visto il sempre crescente numero di persone che ci scrivono vi chiediamo di avere pazienze per la risposta, risponderemo a tutti”.