Pian piano l’IRAP sta sparendo dall’ordinamento fiscale italiano. A oggi, l’imposta già risulta molto ridimensionata rispetto al passato. E sulla scia del legislatore anche la giurisprudenza che da ultimo ha sancito la non imponibilità per l’attività di scrittore.

L’IRAP, ricordiamo, è un tributo il cui presupposto è l’esercizio abituale, nel territorio delle Regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. È, in ogni caso, presupposto d’imposta, l’attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato.

Requisito fondamentale, dunque, affinché scatti l’obbligo di pagare questo tributo è, “l’autonoma organizzazione dell’attività”.

Come è cambiata l’imposta dal 2022

Si tratta di un tributo il cui gettito finisce nella casse della regione. L’acronimo IRAP, infatti, sta per Imposta Regionale sulle Attività Produttive.

Prima della manovra di bilancio 2022 (commi 8-9), l’imposta aveva un perimetro di applicazione molto ampio. Dal periodo d’imposta 2022, invece, il tributo non è più dovuto da:

  • persone fisiche esercenti attività commerciali (quindi, le ditte individuali);
  • esercenti attività di lavoro autonomo (liberi professionisti).

Soggetti che si sono aggregati a quelli che già per legge ne erano esclusi dato il regime fiscale di favore in cui si opera. Si pensi, ad esempio, alle partite IVA in regime forfettario. Questi contribuenti, da sempre, pagano un’imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali e della stessa IRAP. Non tutti i contribuenti, dunque, sono obbligati al Modello IRAP.

Niente IRAP per lo scrittore dicono i giudici

L’ultimo intervento legislativo volto a ridurre ancor più il campo di applicazione dell’imposta è contenuto nell’ultima riforma fiscale. Lo schema della riforma prevede un graduale superamento dell’IRAP secondo un certo ordine di priorità. Dapprima sarà il turno di:

  • società di persone;
  • studi associati;
  • società tra professionisti.

A seguire, se ci sarà margine di copertura, toccherà anche agli altri contribuenti.

A ogni modo, nel frattempo che il legislatore decide, ci pensa la giurisprudenza a limitare l’applicazione del tributo. Nel presente si registra l’Ordinanza della Corte di Cassazione 13 novembre 2023, n. 31570. Secondo i giudici supremi, in estrema sintesi, ai fini IRAP, il contribuente che svolge l’attività di scrittore non deve pagare l’imposta, mancandone il presupposto primario. Infatti, lo scrittore, nello svolgimento della propria attività, può contare esclusivamente sull’opera del proprio ingegno mentre sussiste l’assenza di elementi di organizzazione anche minima.

Riassumendo…

  • il presupposto dell’IRAP è l’esercizio abituale, nel territorio delle Regioni, di attività autonomamente organizzate dirette alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi
  • dal periodo d’imposta 2022 non è più dovuta da persone fisiche che esercitano attività commerciale e/o lavoro autonomo
  • la riforma fiscale prevede l’estensione dell’esonero graduale anche per altri contribuenti
  • la Cassazione ha di recente stabilito che non deve pagare l’IRAP lo scrittore, in quanto per svolgere tale attività l’unica cosa su cui contare è il proprio intelletto, mentre non servono alcuni elementi di organizzazione per la produzione.